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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15675/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario già estinto prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa delle banche venete. La società cliente aveva agito per ottenere la restituzione di somme versate in eccedenza o comunque indebitamente trattenute nell'ambito di quel rapporto. Nei giudizi di merito era stata ritenuta la legittimazione passiva dell'istituto cessionario, assumendo che, ai sensi del d.l. n. 99/2017 e del contratto di cessione del 26 giugno 2017, bastasse la pendenza della lite alla data della cessione per attrarre la controversia nel perimetro trasferito. La banca cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2, 3 e 4 del d.l. n. 99/2017 e dell'art. 111 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che il decreto-legge fissasse come unico discrimine la pendenza della lite; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere interpretato il contratto di cessione come se la pendenza del giudizio fosse sufficiente, senza considerare anche il requisito dell'inerenza e funzionalità dei rapporti all'esercizio dell'impresa bancaria; 3) violazione dell'art. 2560 c.c. e degli artt. 2 e 3 del d.l. n. 99/2017, per avere la Corte di merito applicato la disciplina della cessione d'azienda in bonis.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nella cessione disciplinata dal d.l. n. 99/2017 e dal contratto del 26 giugno 2017, il solo dato della pendenza della lite alla data di efficacia non sia sufficiente a trasferire alla cessionaria le controversie concernenti rapporti già estinti. È necessario anche che le passività derivino da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, intesa nella prospettiva dell'azienda effettivamente ceduta e dello svolgimento dell'attività della cessionaria. Poiché la sentenza impugnata aveva fatto discendere la legittimazione passiva della banca cessionaria dal solo dato temporale, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2 d.l. n. 99/2017

    richiamato insieme agli artt. 3 e 4 come parte della disciplina speciale dell'operazione di cessione delle banche venete; rileva nel perimetro normativo dell'intervento straordinario.

  • art. 3 d.l. n. 99/2017

    non regola direttamente in via definitiva il perimetro concreto della cessione; rimette ai commissari liquidatori e al cessionario la determinazione dell'oggetto della cessione entro limiti inderogabili, e rende il contratto efficace verso i terzi. La lett. c) esclude solo determinate controversie sorte successivamente alla cessione, ma non consente di affermare a contrario che tutte quelle sorte prima siano incluse.

  • art. 4 d.l. n. 99/2017

    richiamato nel primo motivo come parte del quadro normativo dell'operazione di cessione; non risulta centrale nella ratio decidendi sviluppata.

  • art. 111 c.p.c.

    invocato nel primo motivo in relazione alla prospettata violazione del regime processuale del subentro; la Corte ha risolto la questione sul diverso piano dell'interpretazione del contratto di cessione.

  • art. 1362 c.c.

    le clausole del contratto di cessione devono essere lette secondo i canoni dell'interpretazione contrattuale, anche valorizzando il comportamento successivo delle parti; il secondo accordo ricognitivo è stato considerato confermativo del significato già desumibile dal testo contrattuale.

  • art. 1363 c.c.

    la clausola sul contenzioso pregresso non va isolata, ma coordinata con le altre disposizioni del contratto che escludono i rapporti estinti e richiedono l'inerenza e funzionalità dei rapporti ceduti.

  • art. 1362, comma 2, c.c.

    il comportamento successivo delle parti, incluso il Secondo Accordo Ricognitivo del 17 gennaio 2018, conferma che i contenziosi relativi a rapporti estinti erano esclusi dalla cessione.

  • art. 2560 c.c.

    non è applicabile alla cessione in esame, che costituisce un'operazione speciale disciplinata dal d.l. n. 99/2017 e dal relativo contratto, non assimilabile alla cessione d'azienda ordinaria in bonis.

  • art. 1321 c.c.

    il contratto di cessione è pur sempre espressione di autonomia negoziale e rientra nella nozione civilistica di contratto, pur avendo carattere sui generis per l'intreccio con la fonte legislativa.

  • art. 2555 c.c.

    richiamato per chiarire che l'azienda comprende l'insieme dei beni, diritti, obblighi e rapporti giuridici organizzati per l'esercizio dell'impresa; tale nozione è utilizzata per interpretare la funzionalità dei rapporti ceduti.

  • art. 10 t.u.b.

    menzionato per definire l'attività bancaria in senso tecnico, ma la Corte precisa che la clausola contrattuale fa riferimento all'impresa bancaria della cessionaria, non all'attività bancaria in astratto.

Massime di principio

  • Nelle operazioni straordinarie di cessione di attività e passività bancarie disciplinate da una fonte speciale, la determinazione del perimetro effettivo della cessione può dipendere in via decisiva dal contratto di cessione reso efficace verso i terzi dalla legge speciale.
  • La sola pendenza della lite alla data di cessione non basta, di per sé, a trasferire alla cessionaria la passività litigiosa quando il contratto richieda anche che essa derivi da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria.
  • La clausola di inerenza e funzionalità va letta alla luce della concreta operazione economica e dell'impresa del cessionario, non come semplice richiamo astratto all'attività bancaria tipica.
  • Le clausole di esclusione delle controversie sorte dopo la cessione non consentono automaticamente, a contrario, di includere tutte le controversie sorte prima: occorre comunque verificare la sussistenza di tutti i requisiti contrattuali di inclusione.
  • Il comportamento successivo delle parti può rilevare quale criterio interpretativo confermativo, specie se un successivo accordo ricognitivo ribadisca l'esclusione dei rapporti estinti dal trasferimento.
  • In sede di legittimità, un contratto speciale che regola una pluralità di rapporti può essere interpretato direttamente dalla Corte quando il significato delle clausole sia ricostruibile mediante i canoni legali di ermeneutica contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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