Cassazione Civile, Sentenza n. 16079/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia contro le decisioni della CTP che avevano annullato avvisi d'accertamento riguardanti maggiori redditi d'impresa (IRAP e IVA) per gli anni 2004-2007 e l'attribuzione pro quota ai soci (IRPEF). L'Agenzia deduceva, in primo luogo, violazione dell'art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (presunta carenza motivazionale degli atti impositivi quanto all'indicazione delle ragioni che avevano determinato l'avvio della verifica) e, in secondo luogo, violazione delle norme tributarie e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto che l'Ufficio non avesse dimostrato l'imputazione alla società di movimentazioni bancarie svolte su un conto intestato al socio Damiano Zintu.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivo processuale: mancato perfezionamento della notifica del ricorso di cassazione. Dall'avviso di ricevimento e dalla documentazione risultava che la raccomandata era stata restituita al mittente per "irreperibilità" del destinatario (o del loro difensore domiciliatario) e non risultava che l'Ufficio avesse ripreso tempestivamente il procedimento notificatorio con un nuovo tentativo o con le altre forme previste. La Corte richiamando giurisprudenza consolidata ha ritenuto che, appreso l'esito negativo non imputabile al notificante, l'Amministrazione doveva riattivare la notifica entro il termine di tempo indicato (metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c.) e la mancata riattivazione determina l'inammissibilità del ricorso. Non si è pronunciata nel merito sui motivi sostanziali dell'impugnazione. Nulla sulle spese, con precisazione relativa al contributo unificato.
Norme richiamate
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), art. 12
La norma è stata richiamata dall'Agenzia per censurare la presunta carenza di motivazione degli atti impositivi; la CTR aveva ritenuto che mancasse l'indicazione delle ragioni dell'avvio della verifica.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Fondamento processuale invocato dall'Agenzia come motivo di cassazione per violazione di norme di diritto sostanziale e di diritto processuale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
Richiamato in relazione all'uso degli elementi bancari nelle attività di accertamento fiscale; la CTR aveva valutato l'idoneità della prova fornita dall'Ufficio.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51
Richiamato in relazione agli accertamenti in materia di IVA e all'utilizzo di elementi probatori contabili e bancari.
art. 2697 cod. civ.
Norma sul criterio della prova: l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare gli elementi che fondano l'accertamento; la CTR aveva ritenuto insufficiente la dimostrazione dell'imputazione delle movimentazioni bancarie alla società.
legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 9
Richiamata in tema di notificazioni via posta: il plico restituito al mittente per irreperibilità è conforme a quanto previsto dalla normativa postale citata.
art. 325 cod. proc. civ.
Richiamato per i termini e i comportamenti da osservare in caso di notifica non andata a buon fine; la Corte ha ritenuto che l'Ufficio dovesse riattivare il procedimento entro il termine pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali provate.
art. 143 cod. proc. civ.
Richiamato come possibile modalità alternativa di notifica nel caso in cui ricorrano i presupposti; tuttavia non risultando esperite tali azioni la notifica è stata considerata incompleta.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater
Richiamato in ordine all'esenzione dall'applicazione del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato difesa dall'Avvocatura Generale; menzionato per escludere l'applicazione della norma sulle spese.
Massime di principio
- Una notifica effettuata tramite servizio postale che risulti restituita per 'irreperibilità' non è considerata perfezionata: il notificante deve tempestivamente riattivare il procedimento notificatorio (nuovo tentativo o altre forme) entro il termine indicato dalla giurisprudenza (metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c.), altrimenti il ricorso va dichiarato inammissibile.
- Quando la notifica non ha avuto esito per cause non imputabili al notificante, l'onere di attivarsi spetta al notificante stesso e non è sufficiente attendere un intervento dell'autorità giudiziaria: l'inerzia comporta perdita degli effetti collegati alla richiesta originaria.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per vizi procedurali (notifica), il giudice di legittimità non si pronuncia sul merito delle censure sostanziali (ad es. carenza di motivazione dell'atto impositivo o insufficienza probatoria in ordine all'attribuzione di movimentazioni bancarie).
- In accertamenti tributari basati su indagini finanziarie, l'Amministrazione ha l'onere di fornire prove idonee per collegare movimentazioni bancarie alla soggettività giuridica (società vs soci); l'eventuale insufficienza probatoria può essere rilevata dalla Commissione tributaria, ma la valutazione di merito è possibile solo se il giudizio di legittimità è ammissibile.
- In presenza di domiciliazione presso difensore, è fondamentale che la notifica sia eseguita correttamente al domiciliatario o che, in caso di problema, si proceda immediatamente con modalità alternative e con documentazione probatoria del tentativo e del successivo reinoltro.
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