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Ordinanza

Ordinanza n. 11499/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, ​per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio del 13 febbraio 2026 di temporanea non idoneità al servizio per giorni 30 con verifica di idoneità al termine, reso dall’Ufficio Sanitario della Scuola Superiore di Polizia in Roma per “disturbo d’ansia”; - delle relazioni psicologica e medica del 16 febbraio 2026; - del provvedimento prot. 666/SD/III/sez.1/1C263 del 25 febbraio 2026 con il quale in via cautelativa l’amministrazione ha disposto l’applicazione in via analogica dell’art. 48 del d.p.r. n. 782/1985 con sospensione delle procedure finalizzate alla consegna al commissario sopracitato del materiale in dotazione individuale; - del giudizio del 13 marzo 2026 di temporanea inidoneità al servizio per ulteriori giorni 10 reso dalla Questura di Palermo – Ufficio Sanitario Provinciale di Palermo; - nonché degli atti istruttori interni richiamati e/o utilizzati a fondamento dei suddetti giudizi (ivi incluse le relazioni del servizio di consulenza psicologica del 16 febbraio 2026 e del centro di neurologia e psichiatria del 16 febbraio 2026) e in generale di tutti gli atti presupposti e consequenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 20 maggio 2026: - del verbale modello BL/S n. RM126005464 del 29 aprile 2026, emesso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, con cui il ricorrente è stato giudicato “non idoneo temporaneamente (al servizio) per 60 giorni” per “disturbo dell'adattamento con ansia, in soggetto con rigidità caratteriale, da ricontrollare", nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusa la relazione di visita psichiatrica del 27 aprile 2026 redatta dal Centro Sanitario Polifunzionale della Polizia di Stato di Palermo, nonché il processo verbale BL/G ME 126001805 del 28 aprile 2026 della DMML di Messina, ed ancora, la relazione esplicativa del 5 maggio 2026, prodotta ai fini difensivi da parte dell’amministrazione resistente.

Giustizia amministrativa202604420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizi sanitari di temporanea inidoneità al servizio, provvedimento cautelativo di sospensione delle procedure per la consegna del materiale individuale e successivi atti sanitari impugnati con motivi aggiunti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, il giudizio del 13 febbraio 2026 di temporanea non idoneità al servizio per trenta giorni, adottato dall'Ufficio Sanitario della Scuola Superiore di Polizia per disturbo d'ansia; le relazioni psicologica e medica del 16 febbraio 2026; il provvedimento del 25 febbraio 2026 con cui l'amministrazione ha disposto, in via cautelativa e applicando analogicamente l'art. 48 del d.P.R. n. 782/1985, la sospensione delle procedure finalizzate alla consegna del materiale in dotazione individuale; il successivo giudizio del 13 marzo 2026 di temporanea inidoneità per ulteriori dieci giorni; nonché gli atti istruttori presupposti e consequenziali. Con motivi aggiunti ha impugnato il verbale del 29 aprile 2026 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, recante il giudizio di temporanea non idoneità al servizio per sessanta giorni per disturbo dell'adattamento con ansia, oltre agli atti connessi, tra cui la relazione psichiatrica del 27 aprile 2026, il verbale della DMML di Messina del 28 aprile 2026 e la relazione esplicativa dell'amministrazione del 5 maggio 2026. Prima della trattazione cautelare, il ricorrente ha chiesto il differimento della camera di consiglio, deducendo che non era stato depositato il verbale della visita medica del 28 aprile 2026 della CMO di Messina, ritenuto interlocutorio.

La decisione

Il TAR non ha deciso né il merito delle impugnazioni né le domande cautelari. Ha accolto l'istanza di rinvio della trattazione, ritenendo necessario acquisire ulteriore documentazione prima di pronunciarsi. Ha ordinato al Ministero dell'Interno di depositare entro il 20 settembre 2026 tutti gli atti impugnati con i motivi aggiunti, con particolare riguardo al processo verbale BL/G ME 126001805 del 28 aprile 2026 della DMML di Messina, nonché una relazione aggiornata e documentata su ogni atto concernente la posizione del ricorrente, comprese note, comunicazioni e verbali delle ulteriori visite mediche già svolte o da svolgere, con specifica inclusione della nota del 3 giugno 2026 richiamata dall'amministrazione. Ha fissato per la prosecuzione la camera di consiglio del 6 ottobre 2026, rinviando a tale data ogni decisione sulle domande del ricorrente. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento, in ragione della presenza di dati relativi alla salute.

Norme richiamate

  • art. 48 d.P.R. n. 782/1985

    applicazione in via analogica

    La disposizione è richiamata quale base normativa applicata in via cautelativa dall'amministrazione per sospendere le procedure relative alla consegna del materiale in dotazione individuale; l'ordinanza non ne valuta la legittimità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la decisione su una domanda cautelare o sulle domande principali richiede la conoscenza di atti amministrativi rilevanti, non prodotti o non integralmente acquisiti al giudizio, il giudice può disporre un incombente istruttorio e rinviare la trattazione, senza definire in quella fase il fumus boni iuris o il merito della controversia.
  • In una controversia relativa a giudizi sanitari di idoneità al servizio, l'amministrazione deve fornire, su ordine istruttorio del giudice, una relazione aggiornata e documentata che dia conto degli atti, delle comunicazioni e degli ulteriori accertamenti medici concernenti la posizione dell'interessato, inclusi gli atti sopravvenuti rilevanti per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

Testo integrale

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