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Sentenza

Sentenza n. 306/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento emesso in data-OMISSIS- dal Questore di Terni, Rif.: -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS- con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia da minorenne e titolare in precedenza di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ha impugnato il diniego di rinnovo del titolo per lavoro subordinato. A suo carico risultavano una condanna minorile per tentata rapina, una condanna definitiva per omicidio volontario con pena detentiva complessiva di dodici anni e sette mesi e quattro mesi di arresto, ulteriori condanne non definitive per lesioni, un avviso orale e la sottoposizione all’affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente ha dedotto, anzitutto, la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, sostenendo che la Questura non avesse adeguatamente individuato i presupposti della pericolosità sociale, né effettuato il necessario bilanciamento tra le esigenze di sicurezza pubblica e i suoi legami familiari, la permanenza in Italia sin dall’infanzia e gli elementi di integrazione sociale e lavorativa. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione e violazione dell’art. 3 l. 241/1990, sostenendo che l’Amministrazione si fosse limitata a richiamare precedenti giurisprudenziali non pertinenti o anteriori agli interventi della Corte costituzionale, fornendo una motivazione apparente. La Questura ha sostenuto la legittimità del diniego, fondato su una valutazione concreta di pericolosità e non su un automatismo ostativo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il diniego fosse fondato sulla valutazione concreta della pericolosità sociale ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, e non sull’automatismo preclusivo previsto dall’art. 4 del testo unico immigrazione in assenza di legami familiari ed elementi positivi di integrazione. Non sono state ravvisate lacune istruttorie o travisamenti: l’Amministrazione aveva considerato sia gli elementi negativi sia quelli favorevoli. Il giudizio di pericolosità è stato ritenuto ragionevole in ragione della gravità e continuità della condotta delittuosa, della condanna per omicidio volontario, dei precedenti ulteriori, dell’avviso orale, della sottoposizione all’affidamento in prova e degli elementi già valorizzati dalla Corte d’appello nel precedente giudizio sulla revoca del titolo di soggiorno. La denuncia per atti persecutori, benché successivamente archiviata, poteva essere considerata perché rilevante al momento dell’adozione del diniego; inoltre, il ricorrente non aveva specificamente confutato l’atteggiamento provocatorio contestatogli. Il rapporto di convivenza more uxorio con una cittadina italiana e con il figlio minore di lei non è stato ritenuto sufficiente a prevalere sulle esigenze di sicurezza pubblica, anche perché la convivenza risultava problematica rispetto alle prescrizioni dell’affidamento in prova e non ne era stata dimostrata la risalenza. Il TAR ha ribadito che la formazione di una famiglia in Italia non costituisce uno scudo assoluto contro il diniego o la revoca del permesso di soggiorno. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La disposizione disciplina i presupposti ostativi al rilascio, rinnovo o mantenimento del permesso di soggiorno ordinario; il TAR ha precisato che il diniego non si fondava su un automatismo preclusivo ai sensi di tale norma.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Consente il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno sulla base di un giudizio concreto di pericolosità, da formulare considerando anche i legami familiari e gli elementi positivi di integrazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone la motivazione del provvedimento amministrativo; il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione della Questura, fondata sulla gravità e continuità dei precedenti delittuosi e sugli ulteriori elementi della vicenda.

  • art. 612-bis c.p.

    La denuncia per atti persecutori, successivamente archiviata, poteva essere valorizzata perché rilevante al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.

  • artt. 575 e 577 c.p.

    Le disposizioni individuano il reato di omicidio volontario aggravato posto a fondamento della principale valutazione di pericolosità.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, come interpretato dalla Corte costituzionale

    Il bilanciamento tra sicurezza pubblica e legami familiari o integrazione non comporta una prevalenza automatica della situazione familiare: la famiglia costituita in Italia non è uno scudo assoluto contro il diniego del titolo.

Massime di principio

  • Il diniego o mancato rinnovo del permesso di soggiorno può essere fondato su un giudizio concreto e attuale di pericolosità sociale ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, distinto dall’automatismo ostativo previsto dall’art. 4, comma 3, dello stesso decreto legislativo.
  • Nella valutazione della pericolosità sociale l’Amministrazione può considerare unitariamente la gravità e la continuità dei reati, la condotta successiva, le misure alternative alla detenzione, gli ulteriori precedenti e gli elementi emersi nel procedimento, purché il giudizio sia motivato e non fondato su mere presunzioni astratte.
  • Il bilanciamento tra esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e legami familiari o integrazione sociale dello straniero non impone automaticamente il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno: la formazione di una famiglia sul territorio nazionale non costituisce uno scudo assoluto contro il diniego.
  • Ai fini della legittimità del provvedimento rilevano gli elementi esistenti al momento della sua adozione; pertanto, una denuncia successivamente archiviata può essere valorizzata se, al momento del diniego, costituiva un elemento istruttorio pertinente, fermo restando l’obbligo di valutarne correttamente il peso.
  • Non sussiste difetto di istruttoria quando il provvedimento esamina complessivamente gli elementi negativi e positivi della posizione dello straniero e il giudizio prognostico di pericolosità risulta coerente con la gravità e la reiterazione delle condotte accertate.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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