Sentenza n. 441/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 523 del 19 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 523 del 19 luglio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, divenuta definitiva, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento di somme per ferie non godute, all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione limitatamente all'anno scolastico 2018/2019, al riconoscimento della progressione stipendiale per il servizio prestato con contratti a tempo determinato e alla conseguente ricostruzione dell'inquadramento e delle differenze retributive. Il ricorrente ha inoltre chiesto, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione alla penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il giudicato era stato notificato all'Amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito. Dagli atti non risultava intervenuta l'esecuzione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato e non risultava eseguito. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione integrale al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario e pagando le somme ancora dovute. Per l'eventuale ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, incaricandolo di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, ritenendo il ritardo dell'Amministrazione idoneo a giustificarla: la penalità decorrerà dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e sarà commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato l'esecuzione del giudicato e ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche è stato ritenuto compiuto prima della proposizione del ricorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È richiamato quale disciplina delle finalità e delle modalità attributive della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto di una delle statuizioni del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale passato in giudicato non risulta eseguito dall'amministrazione debitrice, il giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza, deve ordinare l'integrale esecuzione del giudicato entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e su richiesta della parte interessata.
- Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato avente a oggetto anche obblighi pecuniari può giustificare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; la decorrenza può essere fissata dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e la misura può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
- La nomina del commissario ad acta e la penalità di mora sono strumenti distinti di coazione all'esecuzione del giudicato e possono essere disposti congiuntamente quando persistano i presupposti dell'inottemperanza e del ritardo.
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