Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8583/2020 del 07/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (importatore)

La controversia

La controversia riguarda dazi antidumping pretesi dall’Amministrazione doganale per tubi senza saldatura importati dalla società dalla Federazione Russa tra il 2012 e il 2014. L’Ufficio contestava la classificazione doganale dichiarata dall’importatrice, che aveva collocato i beni nella voce 730459/10, esente da dazio, relativa a tubi e profilati cavi destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori; aveva quindi emesso un avviso di rettifica per recuperare i dazi. La Commissione tributaria provinciale di Ancona aveva annullato l’atto e la Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza del 14 settembre 2016, aveva respinto l’appello dell’Agenzia. L’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, e 112 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546, per motivazione asseritamente apparente e omessa verifica della riconducibilità delle merci alla diversa voce doganale prevista dal regolamento UE e delle caratteristiche indicate nel rapporto OLAF; 2) violazione del regolamento UE n. 1269/102, sostenendo che i tubi, sulla base dei considerando del regolamento e degli accertamenti presso il produttore russo, fossero già pronti per essere trasformati in bombole e non fossero «greggi»; 3) violazione dell’art. 220, par. 2, lett. b), CDC, contestando che potesse operare l’esimente della buona fede, in assenza di un errore attivo dell’autorità doganale, poiché l’Ufficio si sarebbe limitato a ricevere la dichiarazione inesatta dell’esportatore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto perché la CTR aveva esposto in modo ampio ed esaustivo le ragioni della decisione e aveva affrontato espressamente sia la corrispondenza dei tubi al prodotto descritto nel regolamento UE sia le caratteristiche connesse alla loro utilizzazione; non ricorreva quindi una motivazione apparente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: pur denunciando una violazione di legge, sollecitava in realtà una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e delle caratteristiche dei prodotti, accertate dal giudice di merito, senza indicare nei termini richiesti un fatto omesso, controverso e decisivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché investiva la ratio subordinata e superflua relativa alla buona fede ai sensi dell’art. 220 CDC: anche un suo eventuale accoglimento non avrebbe eliminato l’autonoma ratio sulla classificazione delle merci, rimasta ferma dopo il rigetto dei primi due motivi. L’Agenzia delle Dogane è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 15.000, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza, ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, è riscontrabile nelle sole ipotesi in cui la stessa risulti del tutto priva, in fatto e in diritto, dell’esposizione dei motivi su cui la decisione si fonda, ovvero laddove la motivazione si configuri come apparente in quanto basata su argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (Cass. n. 27112 del 2018).

    La nullità per motivazione apparente ricorre soltanto quando manchi del tutto l’esposizione dei motivi in fatto e in diritto oppure le argomentazioni non consentano di individuare la ratio decidendi. Non ricorre quando il giudice di merito esponga in modo intelligibile e completo le ragioni della decisione e affronti le questioni fattuali rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura, pertanto, pur se rubricata sotto il profilo della violazione di legge, si risolve nella richiesta di un apprezzamento delle risultanze istruttorie difforme da quello operato dal giudice del merito, il quale, come è noto, è sindacabile nella presente sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero mediante la specifica indicazione del fatto omesso, controverso e decisivo, che, ove considerato, avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia.

    La contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non può essere trasformata in una denuncia di violazione di legge; in cassazione è censurabile nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, con la specifica individuazione di un fatto omesso, controverso e decisivo.

  • art. 220, par. 2, lett. b), Codice doganale comunitario

    Il terzo motivo è inammissibile, stante il difetto di interesse della ricorrente a veder esaminare una censura attinente alla seconda (e superflua) ratio decidendi sulla quale si fonda la pronuncia impugnata, il cui eventuale accoglimento non potrebbe comunque condurre all’annullamento della sentenza, che resterebbe sorretta dalla ratio oggetto dei motivi già esaminati e respinti (v. Cass. n. 15399 del 2018; Cass. n. 21490 del 2005).

    La Corte non interpreta nel merito i presupposti dell’esimente prevista dall’art. 220, par. 2, lett. b), CDC; dichiara inammissibile la censura perché diretta contro una ratio subordinata e superflua, il cui eventuale accoglimento non avrebbe potuto determinare la cassazione della decisione, sorretta da un’autonoma ratio rimasta valida.

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza è apparente, con conseguente nullità, solo se è del tutto priva dell’esposizione dei motivi in fatto e in diritto oppure se le argomentazioni utilizzate non permettono di identificare la ratio decidendi; una motivazione ampia e intelligibile che affronta le questioni fattuali decisive non è censurabile per tale vizio.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o dei fatti accertati dal giudice di merito; la censura sul fatto deve indicare specificamente il fatto omesso, controverso e decisivo nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
  • Manca l’interesse a impugnare una ratio decidendi subordinata e superflua quando, anche se la censura fosse accolta, la decisione resterebbe comunque sorretta da un’altra ratio autonoma non rimossa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.