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Sentenza

Sentenza n. 1552/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione scolastica, di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Verona – Sezione lavoro, che riconosceva il beneficio economico della Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo che il Tribunale di Verona, con sentenza del 25 marzo 2025, aveva accertato il loro diritto al beneficio economico annuale della Carta elettronica del docente per specifiche annualità scolastiche e aveva condannato il Ministero all’emissione della Carta e all’accredito delle somme, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 27 marzo 2025, non era stata impugnata e risultava passata in giudicato. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato integrale esecuzione al giudicato. Nel corso del giudizio di ottemperanza i ricorrenti hanno documentato che, per alcuni di loro, il pagamento era intervenuto, mentre altri docenti risultavano ancora insoddisfatti. L’Amministrazione, pur ritualmente evocata, non si è costituita e non ha fornito prova dell’adempimento integrale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha affermato che anche una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli eseguibili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Poiché il Ministero aveva adempiuto soltanto nei confronti di alcuni ricorrenti, il ricorso è stato accolto parzialmente: l’Amministrazione è stata ordinata ad accreditare sul portafoglio Carta docente dei docenti ancora insoddisfatti l’importo annuale riconosciuto dalla sentenza ottemperanda, moltiplicato per il numero delle annualità spettanti, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, per l’eventuale persistente inottemperanza. Nei confronti dei ricorrenti già soddisfatti è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero per i ricorrenti ancora creditori e compensate per quelli la cui pretesa era stata adempiuta.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il decorso del termine dilatorio costituisce, nel caso esaminato, un presupposto di ammissibilità dell’azione di ottemperanza diretta all’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente, da accreditare ai beneficiari in esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa impone alla pubblica Amministrazione un obbligo di conformazione non adempiuto.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria dell’Amministrazione, occorre che il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l’Amministrazione dimostra o risulta avere adempiuto solo nei confronti di alcuni beneficiari del giudicato, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto limitatamente ai soggetti ancora insoddisfatti; per gli altri deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato dal giudice, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta incaricato di provvedere in luogo dell’Amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione non costituita che non fornisca elementi idonei a dimostrare l’integrale adempimento non assolve l’onere di provare l’esecuzione del giudicato nei confronti di tutti i beneficiari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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