Cassazione Civile, Sentenza n. 6197/2020 del 05/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (società debitrici)
La controversia
La banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di due società per il credito derivante da un rapporto di conto corrente. Le società avevano proposto opposizione, accolta in primo grado; la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 4 febbraio 2016, aveva respinto l’appello della banca. Il giudice d’appello aveva ritenuto non provato il credito nella misura richiesta, rilevando che il documento di sintesi sulle condizioni economiche era incompleto e rinviava a due e-mail del 5 e del 18 luglio 2008 contenenti condizioni diverse, senza consentire di individuare a quali condizioni fosse riferibile la sottoscrizione. Aveva inoltre rilevato l’applicazione di tassi debitori superiori al 7,5% senza prova di una pattuizione scritta e la mancata produzione della scrittura allegata richiesta per dimostrare l’approvazione scritta della clausola di capitalizzazione degli interessi. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, denunciando violazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 160 e seguenti, in particolare 176 e 180, della legge fallimentare, oltre a vizi motivazionali, ha sostenuto che l’ammissione del credito al concordato, il pagamento della percentuale concordataria e l’approvazione della proposta dimostrassero il riconoscimento del credito e giustificassero la cessazione della materia del contendere. Con il secondo, denunciando violazione degli artt. 117 e 118 TUB e dell’art. 115 c.p.c., oltre a vizi motivazionali, ha contestato la valutazione della prova del credito: ha invocato il riconoscimento del credito in sede concordataria, lamentato carenze nella lettura dei documenti, affermato che il saldo dell’estratto autentico non era stato contestato e sostenuto che il rapporto non fosse assoggettato ad anatocismo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha rigettato il primo motivo, escludendo che l’ammissione del credito al voto, l’approvazione della proposta e l’omologazione del concordato producano un accertamento definitivo dell’esistenza, dell’entità o del rango del credito, o abbiano efficacia ricognitiva o confessoria. Le verifiche compiute nella procedura concordataria sono funzionali al voto e al calcolo delle maggioranze; il creditore contestato deve promuovere un ordinario giudizio di cognizione per ottenere un accertamento definitivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava specificamente con le ragioni della sentenza d’appello e mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le società intimate non si sono costituite. La Corte ha dato atto, ove dovuto, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 176, comma 2, L. Fall.
La norma, laddove prevede che il giudice delegato possa “ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze” rende palese che le determinazioni in tal guisa assunta hanno un’evidente efficacia la limitata e non sono in ogni caso idonee a pregiudicare in alcun modo l’accertamento in merito all’esistenza, all’entità e alla natura del credito, nel senso espressamente previsto dall’ultimo periodo del comma 1 articolo in parola.
L’ammissione provvisoria dei crediti contestati nel concordato serve esclusivamente al voto e al calcolo delle maggioranze e non pregiudica l’accertamento dell’esistenza, dell’entità o della natura del credito.
art. 176, comma 1, L. Fall.
Nè peraltro un diverso effetto nel senso di un riconoscimento definitivo del credito è argomentabile assumendo che il decreto di omologa rientri nel novero delle “pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti”, di cui è menzione nella L. Fall., art. 176, comma 1, poichè un simile provvedimento non svolge alcuna funzione di accertamento del credito, se non, come detto, ai fini del calcolo delle maggioranze e della fattibilità del piano.
Il decreto di omologazione non costituisce un accertamento definitivo del credito: la verifica rileva soltanto ai fini del calcolo delle maggioranze e della fattibilità del piano concordatario.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo, espunta ogni inferenza motivazionale per estraneità dei vizi denunciati al perimetro tracciato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è per il resto privo di pregio.
Le censure motivazionali formulate dalla banca, per come dedotte, non rientravano nel perimetro del vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 115 c.p.c.
Esse, pur cumulando plurime ragioni di rimostranza, non riconducibili, peraltro, a cagione della loro eterogeneità ad una matrice comune, si astengono infatti dallo sviluppare un confronto critico con gli argomenti che il decidente ha inteso sviluppare a conforto delle proprie convinzione e si risolvono, nella non celata intenzione di dar vita in questa sede ad una rimeditazione in fatto dei presupposti della decisione, nella mera proposizione o di istanze già disattese, esaminando il primo motivo (a) o di indirette sollecitazioni a rivedere il quadro istruttorio (b) o ancora a valorizzare taluni aspetti della fattispecie non altrettanto debitamente considerati dal decidente (c) o da questo espressamente disconosciuti (d); in ogni caso chiamando questa Corte ad interpretare un ruolo che è estraneo ai suoi compiti istituzionali di giudice di legittimità.
La censura sulla valutazione della prova non può risolversi nella richiesta di una nuova lettura dei fatti e del quadro istruttorio: il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata e non può sollecitare la Cassazione a svolgere una rivalutazione di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ove dovuto il raddoppio del contributo. ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
In caso di ricorrenza dei presupposti di legge, il rigetto del ricorso comporta l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, l’ammissione di un credito contestato ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze, l’approvazione della proposta e la sua omologazione non accertano con efficacia di giudicato l’esistenza, l’entità o il rango del credito e non valgono come riconoscimento definitivo o confessione del debitore.
- Il creditore che intenda ottenere, in presenza di contestazioni, un accertamento definitivo del proprio credito deve promuovere un ordinario giudizio di cognizione; la verifica effettuata nella procedura concordataria ha finalità e portata limitate a quelle proprie della formazione del voto e del calcolo delle maggioranze.
- È inammissibile la censura di legittimità che non si confronta specificamente con gli argomenti della decisione impugnata e mira, in sostanza, a una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
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