Sentenza n. 5291/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento dell’ordinanza n. 20 del 30.05.2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o ad essa connessi, emessa dal Servizio Veterinario UOC AREA A-C della Asl Roma 4, notificata in data 3 Giugno 2025 alla sig.ra Vittoria Costantini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza veterinaria che disponeva l’abbattimento totale di dodici capi bovini per un focolaio di tubercolosi bovina
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di abbattimento totale dei dodici bovini costituenti l’intero patrimonio dell’allevamento, deducendo: violazione della legge n. 241/1990 per assenza di una motivazione chiara e specifica e mancata indicazione degli elementi dell’appendice dell’ordinanza ministeriale del 2 maggio 2024 idonei a giustificare lo stamping out; contraddittorietà rispetto a un precedente comunicato della stessa ASL; violazione del diritto di difesa, in ragione del termine di quindici giorni assegnato per l’abbattimento, anteriore al termine per proporre ricorso e non compatibile con i tempi dell’accesso agli atti; mancata valutazione delle relazioni e osservazioni dei veterinari che avevano seguito storicamente il territorio; inefficacia dell’abbattimento totale in un contesto di allevamento brado, con diffusione ambientale e interspecifica del patogeno; inesistenza dei presupposti emergenziali, nonché violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, avuto riguardo al pregiudizio derivante dalla perdita dell’intero parco bovino. La ricorrente ha inoltre chiesto l’acquisizione di pareri dell’Osservatorio Epidemiologico dell’IZSLT, della Direzione regionale competente e delle comunicazioni intercorse tra ASL e Comune dal gennaio 2020.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha estromesso dal giudizio il direttore del Dipartimento di Prevenzione evocato in qualità personale, per difetto di legittimazione passiva. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata valutazione della condizione socioeconomica dell’allevatrice, osservando che il legislatore ha previsto un indennizzo per ristorare le perdite derivanti dall’abbattimento. Ha escluso il difetto di motivazione: l’ordinanza era motivata per relationem mediante il richiamo ai pareri favorevoli dell’Osservatorio Epidemiologico e della Direzione regionale, i quali esaminavano specificamente la situazione dell’allevamento, la riconducibilità di due stabilimenti a un’unica unità epidemiologica, la reiterazione dei focolai, la presenza di lesioni riferibili a tubercolosi e di Mycobacterium bovis, la promiscuità dei pascoli, il carattere brado dell’allevamento e l’assenza di adeguate strutture di confinamento e biosicurezza. Il giudice ha ritenuto così verificati i criteri dell’appendice dell’allegato 2 al d.m. 2 maggio 2024, che consentono l’abbattimento totale per salvaguardare lo status sanitario della provincia, prevenire la diffusione ad altri stabilimenti e tutelare la salute degli operatori e dei consumatori. Ha ritenuto legittimo il termine di quindici giorni, qualificandolo come termine previsto dalla legge. Ha respinto anche la censura sull’impossibilità materiale di radunare gli animali allo stato brado, rilevando che il raduno era già stato effettuato per i controlli e che non risultava improbabile la possibilità per l’allevatrice di radunare il bestiame. Infine, ha ritenuto non provata l’asserita inefficacia dello stamping out e la mancata considerazione delle relazioni veterinarie storiche: la ricorrente si era limitata ad affermazioni non documentate, mentre l’ASL aveva prodotto una precedente relazione tecnica del 2018 che indicava come necessario l’abbattimento totale in caso di mancata compartimentazione degli animali. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
legge 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione dell’ordinanza è stata ritenuta sufficiente, anche mediante motivazione per relationem ai pareri tecnici richiamati, e il termine di quindici giorni per l’abbattimento è stato ritenuto previsto dalla legge.
art. 24 Costituzione
La censura di violazione del diritto di difesa è stata respinta in relazione al termine di quindici giorni assegnato per l’abbattimento.
d.lgs. n. 136/2022
La previsione legislativa dell’indennizzo è stata considerata idonea a soddisfare l’esigenza di ristoro delle perdite economiche subite dall’allevatore in conseguenza dell’abbattimento.
d.m. 2 maggio 2024
L’appendice dell’allegato 2 è stata interpretata come fonte dei criteri che consentono, in presenza di un focolaio di MTBC e di specifici fattori di rischio epidemiologico, di adottare l’abbattimento totale dei capi.
Massime di principio
- Un’ordinanza veterinaria di abbattimento totale può essere motivata per relationem mediante il richiamo a pareri tecnici, purché tali pareri consentano di ricostruire in modo concreto e specifico la situazione epidemiologica dell’allevamento e i fattori di rischio posti a fondamento della misura.
- La scelta dell’abbattimento totale dei capi presenti in un allevamento colpito da un focolaio di tubercolosi bovina è legittima quando l’amministrazione accerti, sulla base dei criteri normativi applicabili, la presenza di elementi quali la promiscuità dei pascoli, il carattere brado o estensivo dell’allevamento, la reiterazione dei focolai, l’isolamento dell’agente patogeno e l’insufficienza delle misure di confinamento e biosicurezza.
- La mancata considerazione della condizione economica dell’allevatore non determina, di per sé, l’illegittimità dell’abbattimento quando l’ordinamento preveda uno specifico meccanismo di indennizzo volto a ristorare le perdite derivanti dalla misura sanitaria.
- La censura sull’inefficacia di una misura sanitaria deve essere supportata da elementi probatori concreti; la mera allegazione di valutazioni veterinarie contrarie, non documentata, non è sufficiente a superare le risultanze tecniche acquisite dall’amministrazione.
- La circostanza che gli animali siano allevati allo stato brado non rende di per sé ineseguibile l’ordine di abbattimento, quando sia stato concretamente possibile radunarli per le verifiche sanitarie e non sia dimostrata l’impossibilità di procedere al loro contenimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 635/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 636/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 637/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 638/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 639/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 mar 2026Sentenza n. 640/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →