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Sentenza

Sentenza del 05/03/2020 n. 6240 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al periodo 01/07/1998-30/06/1999 per ripresa a tassazione di ricavi non contabilizzati ( Lire 2.028.607.700 ) derivanti, secondo l'ufficio, da acquisto e successiva rivendita di "quote di produzione del tabacco", e per disconoscimento della deducibilità di canoni di locazione e consumi Enel ( Lire 1.277.595 ) per mancata prova della disponibilità dei locali. Questioni centrali: se l'ATA abbia agito come intermediario/commissionaria (art. 1731 c.c.) ovvero abbia acquistato e rivenduto le quote; corretta applicazione delle disposizioni comunitarie (Reg. CE n. 2848/1998, art. 33) sulle modalità di trasferimento delle quote (modello "TC1" e registrazione); rilevanza probatoria degli assegni emessi dall'Associazione; e deducibilità dei costi nonostante omissioni formali di comunicazione della disponibilità dei locali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Associazione, ritenendo fondati i primi sei motivi (errori di diritto e insufficiente/mancata motivazione da parte della C.T.R.) e i motivi relativi ai canoni/consumi Enel. La Cassazione ha censurato la C.T.R. per non aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dal Regolamento CE n. 2848/1998 (art. 33) e per non aver adeguatamente valutato se l'attività fosse commissione o acquisto/rivendita, nonché per aver imputato all'Associazione l'intero prezzo di vendita senza considerare i correlati oneri di acquisto. Inoltre la Corte ha ritenuto illegittimo rigettare automaticamente la deducibilità dei canoni e dei consumi in presenza di un'inadempienza formale, senza valutare l'effettiva inerente utilità delle spese (e le evidenze del pvc della G.d.F. che attestavano l'uso dei locali). Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, perché riesamini la vicenda alla luce dei principi indicati; la Cassazione ha altresì disposto che la C.T.R. decida sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) della Commissione

    La cessione delle "quote di produzione" è soggetta a specifiche modalità (accordo scritto e registrazione, utilizzo del modello "TC1" e registrazione all'A.I.M.A.). La Corte rileva che la C.T.R. non ha adeguatamente accertato il rispetto di tali condizioni prima di ritenere l'effettiva compravendita.

  • Codice Civile

    Il contratto di commissione implica che il commissionario operi in nome proprio e per conto del committente; ciò comporta che, se il rapporto era realmente di commissione, i ricavi imputabili al commissionario sono in realtà le provvigioni e non l'intero prezzo della vendita.

  • Codice Civile

    Al commissionario spetta la provvigione; la Corte critica la C.T.R. per avere imputato all'ATA l'intero prezzo della cessione senza considerare tale principio.

  • VI Direttiva CEE

    La cessione di beni immateriali è qualificata come prestazione di servizi; pertanto i trasferimenti di quote di produzione rientrano in questa categoria e vanno valutati anche in chiave IVA e di qualificazione giuridica dell'operazione.

  • Codice Civile

    Define l'imprenditore agricolo e include le attività connesse al ciclo biologico; l'acquisizione del diritto a coltivare (quota) è riconosciuta come attività strumentale all'agricoltura.

  • D.P.R. n. 633/1972

    Le cessioni e prestazioni effettuate da associazioni che hanno per oggetto principale attività commerciali/agricole si considerano effettuate nell'esercizio di impresa ai fini IVA; pertanto le operazioni dell'Associazione possono essere assoggettate a disciplina fiscale tipica delle imprese.

  • T.U.I.R.

    La deducibilità dei costi dipende dall'inerenza rispetto all'attività e non da adempimenti formali; la Corte ha censurato la C.T.R. per aver escluso la deducibilità in ragione di una mera omissione formale senza valutare l'effettiva inerente utilità dei costi.

  • D.P.R. n. 600/1973

    Norme richiamate in tema di determinazione e accertamento dei redditi; la Corte sottolinea la necessità che l'ufficio indichi con chiarezza elementi che giustifichino la rettifica e che la valutazione probatoria sia completa.

Massime di principio

  • Prima di qualificare fiscalmente un'operazione come acquisto e rivendita occorre verificare il quadro normativo comunitario e nazionale: in caso di quote di produzione vanno controllati i requisiti formali previsti (es. art. 33 Reg. CE n. 2848/1998 e registrazione TC1).
  • Se un soggetto agisce come commissionario, il suo reddito tassabile è normalmente rappresentato dalla provvigione e non dall'intero prezzo della cessione; l'amministrazione deve provare che l'operazione non era una mera intermediazione.
  • La presenza di assegni o pagamenti non è di per sé prova definitiva di una compravendita: è necessario valutare la causale reale dei pagamenti e gli eventuali atti formalmente richiesti dalla normativa di settore.
  • In sede di accertamento l'ufficio ha l'onere di fornire elementi chiari e completi per dimostrare la natura dell'operazione e l'eventuale omissione di ricavi; la prova contraria del contribuente (es. documentazione che dimostra attività di intermediazione o i costi sostenuti) va valutata concretamente.
  • L'inerenza e la deducibilità dei costi non possono essere automaticamente negati per irregolarità formali: se esistono prove dell'effettivo utilizzo o della connessione del costo all'attività, tali spese devono essere valutate sul merito.
  • In casi complessi che coinvolgono regole comunitarie e qualificazioni giuridiche (servizio vs. trasferimento di diritti), i giudici devono motivare esplicitamente il loro accertamento sia sulla sussistenza degli elementi formali sia sulla qualificazione economica dell'operazione.

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