Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1155/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'ottemperanza del giudicato formatosi in ordine alla sentenza del Tribunale di Lecce n. 1336/2025, depositata e resa pubblica il 14.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3851/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 16.09.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 16.10.2525

Giustizia amministrativa202600070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa soggettiva azionata mediante l'attivazione del bonus da parte dell'amministrazione. In accoglimento della richiesta della ricorrente, ha compensato le spese processuali tra le parti. Ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1336/2025, relativa all'attivazione di un bonus

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del bonus)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 1336/2025, notificata all'amministrazione e divenuta definitiva per mancata impugnazione. Ha dedotto la necessità di dare esecuzione alla pronuncia, inizialmente non attuata dall'amministrazione. Nel corso del giudizio, con nota del 21 gennaio 2026, l'Ambito Territoriale di Lecce ha comunicato l'avvenuta attivazione del bonus in favore della ricorrente; quest'ultima ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza; tuttavia, poiché l'amministrazione ha successivamente soddisfatto la pretesa, il giudizio è stato definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata mediante l'esecuzione del giudicato comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Quando la pretesa sostanziale dedotta in ottemperanza è stata integralmente soddisfatta dall'amministrazione nel corso del giudizio, il giudice non deve adottare ulteriori misure esecutive e definisce il ricorso dichiarando cessata la materia del contendere.
  • La compensazione delle spese processuali può essere disposta in conformità alla richiesta della parte ricorrente, quando l'amministrazione abbia dato esecuzione alla pretesa nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.