Sentenza n. 1155/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'ottemperanza del giudicato formatosi in ordine alla sentenza del Tribunale di Lecce n. 1336/2025, depositata e resa pubblica il 14.05.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3851/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 16.09.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 16.10.2525
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa soggettiva azionata mediante l'attivazione del bonus da parte dell'amministrazione. In accoglimento della richiesta della ricorrente, ha compensato le spese processuali tra le parti. Ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1336/2025, relativa all'attivazione di un bonus
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del bonus)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 1336/2025, notificata all'amministrazione e divenuta definitiva per mancata impugnazione. Ha dedotto la necessità di dare esecuzione alla pronuncia, inizialmente non attuata dall'amministrazione. Nel corso del giudizio, con nota del 21 gennaio 2026, l'Ambito Territoriale di Lecce ha comunicato l'avvenuta attivazione del bonus in favore della ricorrente; quest'ultima ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza; tuttavia, poiché l'amministrazione ha successivamente soddisfatto la pretesa, il giudizio è stato definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata mediante l'esecuzione del giudicato comporta la cessazione della materia del contendere.
- Quando la pretesa sostanziale dedotta in ottemperanza è stata integralmente soddisfatta dall'amministrazione nel corso del giudizio, il giudice non deve adottare ulteriori misure esecutive e definisce il ricorso dichiarando cessata la materia del contendere.
- La compensazione delle spese processuali può essere disposta in conformità alla richiesta della parte ricorrente, quando l'amministrazione abbia dato esecuzione alla pretesa nel corso del giudizio.
Come è indicizzato
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