Ordinanza n. 142/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento questorile per atti di violenza domestica nei confronti di una persona e dei figli minori
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento questorile adottato dal Questore della Provincia di Catania, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono censure riferite alla contestata irragionevolezza del provvedimento e alla carenza dei presupposti per la sua adozione. La domanda cautelare è stata esaminata sia sotto il profilo del fumus boni iuris sia sotto quello del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommario esame, il ricorso non è apparso suscettibile di positivo apprezzamento, poiché dalla documentazione prodotta non emergevano né la contestata irragionevolezza dell’ammonimento né la carenza dei relativi presupposti. Il Collegio ha valorizzato la natura preventiva e cautelare della misura e l’ampia discrezionalità valutativa spettante al Questore nell’apprezzamento del quadro indiziario, ritenuto idoneo a rendere verosimile l’esistenza di condotte legittimanti l’ammonimento. Il sindacato giurisdizionale è stato quindi ritenuto limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o di manifesta irragionevolezza e sproporzione, non ravvisati nel caso concreto. Quanto al periculum in mora, nel bilanciamento degli interessi contrapposti sono state ritenute prevalenti le esigenze connesse all’adozione dell’ammonimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata esaminata secondo i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’ammonimento questorile, in quanto misura preventiva e cautelare, può essere adottato sulla base di un quadro indiziario che renda verosimile l’esistenza di condotte di violenza domestica, senza richiedere l’accertamento definitivo della responsabilità dell’autore.
- Nell’impugnazione di un ammonimento questorile, il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione del Questore è limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto oppure di manifesta irragionevolezza o sproporzione della misura.
- La natura ampiamente discrezionale del potere questorile di prevenzione impone che le censure cautelari siano valutate verificando l’esistenza di vizi macroscopici della ricostruzione indiziaria o della scelta amministrativa, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di pubblica sicurezza.
- Nel giudizio cautelare relativo a una misura preventiva di pubblica sicurezza, il periculum in mora deve essere valutato mediante bilanciamento degli interessi contrapposti; possono prevalere le esigenze di tutela connesse all’adozione della misura rispetto al pregiudizio lamentato dal destinatario.
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