Sentenza n. 4250/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato avente n. Prot. P-NA/L/Q/2024/107443 rilasciato in data 20/05/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito del Decreto Flussi
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino marocchino, aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato, il visto d'ingresso ed era entrato in Italia. In occasione delle convocazioni presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, il lavoratore si era presentato, mentre il datore di lavoro era assente per impedimenti sopravvenuti. Il datore aveva tuttavia trasmesso via PEC, in più occasioni, la documentazione richiesta e aveva chiesto nuove convocazioni. La Prefettura adottava comunque la revoca del nulla osta, richiamando l'assenza del datore e la mancata produzione della documentazione integrativa. Il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 2, 3, 7, 10-bis e 21 della l. n. 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione; manifesta ingiustizia; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022; contraddittorietà, disparità di trattamento e irragionevolezza. In particolare, contestava che la mancata presenza fisica del datore potesse essere equiparata all'accertamento di elementi ostativi sostanziali e lamentava che la Prefettura non avesse esaminato la documentazione inviata via PEC, benché il medesimo canale fosse stato indicato dall'Amministrazione. Deduceva inoltre la disparità di trattamento rispetto a un'altra lavoratrice ricompresa nella stessa asseverazione e destinataria del modello 209.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha annullato la revoca del nulla osta, ritenendo assorbente l'omessa valutazione della documentazione trasmessa dal datore di lavoro il 12 luglio, il 2 settembre e il 20 settembre 2025. Il provvedimento impugnato affermava falsamente che non fosse stata prodotta documentazione integrativa, senza confrontarsi con le PEC e con gli allegati. La Prefettura non poteva considerare inidonea la trasmissione telematica dopo avere indicato la PEC come canale di deposito, configurandosi una contraddittorietà tra atti dell'Amministrazione. È stata ravvisata anche la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché le osservazioni e la documentazione presentate in risposta ai preavvisi non erano state valutate né disattese con motivazione congrua. Il TAR ha inoltre censurato la motivazione stereotipata e prestampata, priva di riferimento alla situazione concreta, nonché la disparità di trattamento rispetto a un'altra lavoratrice destinataria della medesima asseverazione e del medesimo datore di lavoro. Il giudice ha chiarito che il potere di revoca postuma previsto dall'art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022 non è automatico e presuppone un concreto e compiuto accertamento di elementi ostativi sostanziali, non la mera mancanza documentale o l'assenza del datore a una convocazione. Il controllo successivo deve essere esercitato con rigorosa istruttoria e nel rispetto del contraddittorio, considerando anche le sopravvenienze favorevoli. Nel caso concreto risultavano documentati l'asseverazione, l'indisponibilità di lavoratori presso il Centro per l'Impiego e l'idoneità alloggiativa; la mancata comparizione del datore non era imputabile al lavoratore, che si era presentato a entrambe le convocazioni. L'annullamento ha efficacia conformativa: la Prefettura deve riesaminare la posizione, valutare compiutamente la documentazione già prodotta e consentire la sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del modello 209, salvo l'accertamento, mediante adeguata istruttoria e pieno contraddittorio, di elementi ostativi sostanziali. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie partecipative impongono all'Amministrazione di confrontarsi effettivamente con le osservazioni e la documentazione presentate dall'interessato prima dell'adozione del provvedimento negativo.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve esplicitare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione e non può ridursi a una motivazione stereotipata o meramente prestampata, priva di confronto con la situazione concreta.
art. 21 l. 241/1990
Il provvedimento conclusivo deve tenere conto delle deduzioni e della documentazione tempestivamente prodotte nel procedimento.
artt. 22 e 24 d.lgs. 286/1998
Gli elementi ostativi previsti dalla disciplina dell'immigrazione devono essere concretamente accertati e non possono essere desunti automaticamente dalla mancata comparizione del datore o da irregolarità meramente formali.
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, convertito dalla l. 122/2022
il sopravvenuto accertamento di tali elementi ostativi comporti la revoca del nulla osta medesimo
Il potere di revoca postuma del nulla osta presuppone un concreto e compiuto accertamento sopravvenuto di elementi ostativi sostanziali; non costituisce un potere automatico fondato sulla sola carenza documentale o sulla mancata presenza del datore di lavoro.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Il controllo postumo deve tenere conto delle sopravvenienze favorevoli e la revoca è giustificata solo dalla perdurante attualità di una violazione sostanziale, non da irregolarità amministrative sanabili.
art. 97 Cost.
Il principio di imparzialità impone coerenza nella trattazione di posizioni sostanzialmente identiche e vieta disparità di trattamento non giustificate.
art. 44 d.l. 73/2022
L'asseverazione relativa ai requisiti del datore e dell'assunzione costituisce elemento documentale rilevante che l'Amministrazione deve esaminare nell'ambito del controllo postumo.
Massime di principio
- Il potere di revoca postuma del nulla osta al lavoro subordinato previsto dall'art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022 presuppone un concreto e compiuto accertamento di elementi ostativi sostanziali e non può essere esercitato automaticamente sulla base della mancata comparizione del datore di lavoro o della mancata esibizione fisica di documenti.
- Quando l'Amministrazione indica la posta elettronica certificata come modalità idonea di trasmissione della documentazione, non può successivamente disconoscere tale documentazione per il solo fatto che non sia stata depositata in originale, salvo una specifica verifica e motivazione sull'autenticità o sull'inidoneità dei documenti.
- In presenza di osservazioni e documenti tempestivamente prodotti in risposta al preavviso di rigetto, l'Amministrazione deve esaminarli e motivare puntualmente le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento; l'omessa considerazione integra violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e difetto di istruttoria e motivazione.
- La motivazione prestampata e meramente ricognitiva degli elementi ostativi non soddisfa l'obbligo di motivazione quando non si confronta con le circostanze concrete, con la documentazione prodotta e con le deduzioni dell'interessato.
- Nel controllo postumo dei requisiti per il lavoro subordinato devono essere considerate le sopravvenienze favorevoli e la revoca è legittima solo se permane un'effettiva violazione sostanziale; le irregolarità amministrative sanabili o imputabili a soggetti diversi dal lavoratore non possono determinare automaticamente la perdita del titolo di ingresso e soggiorno.
- La mancata stipulazione del contratto di soggiorno dovuta all'indisponibilità o all'assenza del datore di lavoro non può essere imputata al lavoratore straniero che abbia adempiuto agli obblighi di collaborazione e si sia presentato alle convocazioni.
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