Sentenza del 02/09/2022 n. 25865 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione delle cartelle di pagamento originate dalla liquidazione (D.P.R. 600/1973, art.36‑bis) delle dichiarazioni della società per gli anni 1998‑2001; questione principale sulla tempestività della pretesa e sulla validità delle notifiche effettuate alla società e alla socia dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso dell'Agenzia: ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato al giudice di merito. Ha ritenuto che le cartelle notificate alla società nel 2003 (data in cui, per la riforma in vigore solo dal 1/1/2004, la cancellazione non aveva ancora prodotto l'effetto estintivo) erano idonee ad impedire la decadenza anche nei confronti della socia perché la notifica ad un coobbligato in solido è sufficiente a far decorrere il termine; invece le cartelle notificate quando la società era già effettivamente estinta (fattispecie con notifiche successive, es. 2006) non impediscono la decadenza se è decorso l'anno di ultrattività previsto dall'art.2495 c.c.; la causa è quindi rinviata alla CTR per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La notificazione della cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato impedisce la decadenza; è sufficiente la notifica ad un coobbligato in solido perché l'effetto impeditivo si produca anche nei confronti degli altri coobbligati.
Codice Civile, art. 2495
La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'effetto estintivo della società ai sensi della nuova formulazione; per cancellazioni anteriori alla riforma (D.Lgs. n.6/2003) l'effetto estintivo opera però dal 1/1/2004; la norma prevede inoltre un termine di ultrattività (1 anno) per la notifica presso l'ultima sede.
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (riforma diritto societario)
Ha riformulato art.2495 c.c.; la sua entrata in vigore è fissata al 1/1/2004, perciò cancellazioni anteriori producono effetti estintivi solo da tale data.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36‑bis
Norma di riferimento per la liquidazione delle dichiarazioni che ha dato origine alle cartelle impugnate (fonte del ruolo).
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65
Disciplina sulla notificazione presso l'ultimo domicilio/successore; la Corte ha richiamato la possibilità della notifica al successore ma ha distinto i casi in cui la società è già estinta oltre i termini di ultrattività.
D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4
La disposizione non ha efficacia interpretativa retroattiva: il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione (in favore dell'amministrazione finanziaria ed altri creditori) si applica solo alle richieste di cancellazione presentate dopo l'entrata in vigore della norma.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o ad un coobbligato in solido è idonea ad impedire la decadenza prevista dall'art.25 D.P.R. 602/1973 anche se gli altri coobbligati non sono personalmente destinatari dell'atto.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese produce effetto estintivo secondo la nuova disciplina (art.2495 c.c. come riformulato dal D.Lgs. n.6/2003) solo dal 1/1/2004; per cancellazioni anteriori l'effetto estintivo e i suoi riflessi vanno valutati rispetto a tale termine.
- La notifica effettuata ad una società già giuridicamente estinta non è di per sé idonea ad impedire la decadenza se è decorso il termine di ultrattività previsto dall'art.2495 c.c. (termine entro il quale l'ultima sede conserva efficacia per la notifica ai creditori).
- Se l'amministrazione vuole conservare gli effetti di impedimento della decadenza nei confronti dei soci, deve assicurare che la notificazione sia eseguita in modo idoneo (ad esempio al socio o al coobbligato entro i termini applicabili); la mera notifica alla società estinta non basta quando l'ultrattività è scaduta.
- Eventuali riforme successive che differiscono gli effetti della cancellazione (es. D.Lgs. 175/2014) non si applicano retroattivamente alle cancellazioni anteriori alla loro entrata in vigore.
- Sul piano processuale l'amministrazione può proporre motivi di appello idonei a contrastare una decisione di primo grado che abbia accolto l'eccezione di decadenza, anche se la questione non era stata sviluppata nella prima difesa, purché l'interesse appaia formato dalla decisione impugnata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 set 2022Sentenza del 02/09/2022 n. 262 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 2 set 2022Sentenza del 02/09/2022 n. 546 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 2 set 2022Sentenza del 02/09/2022 n. 8455 - Comm. Trib. Prov. Napoli
- Sentenza · 2 set 2022Sentenza del 02/09/2022 n. 25797 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 set 2022Sentenza del 02/09/2022 n. 25798 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 2 set 2022Sentenza del 02/09/2022 n. 25832 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →