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Sentenza

Sentenza del 21/04/2016 n. 2245 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Reddito fabbricati - Locazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che il reddito fondiario dell'immobile deve concorrere alla formazione del reddito complessivo di tutti i proprietari, secondo le rispettive quote di proprietà, anche quando uno o più comproprietari non abbiano concretamente percepito la propria parte dei canoni di locazione. L'esito processuale concreto e il soggetto formalmente vittorioso non sono indicati nel testo fornito.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'imputazione ai fini IRPEF del reddito fondiario derivante da un immobile locato e posseduto da più soggetti. Il principio richiamato è che il reddito fondiario deve essere attribuito a ciascun proprietario o comproprietario in proporzione alla rispettiva quota di titolarità, indipendentemente dall'effettiva percezione dei canoni. Pertanto, l'eventuale mancato incasso della quota di reddito non esclude l'obbligo fiscale di dichiararla.

Norme richiamate

  • d.P.R. 917/1986, art. 263

    Il riferimento normativo è utilizzato per sostenere l'imputazione del reddito fondiario ai proprietari dell'immobile in base alla titolarità del bene, senza subordinare la tassazione all'effettiva percezione del reddito.

  • Cassazione civile, sentenza n. 19217/2006

    La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui, in caso di comproprietà, il reddito fondiario deve essere attribuito pro quota ai diversi titolari, anche se i canoni non sono stati effettivamente riscossi da ciascuno.

Massime di principio

  • Per i redditi fondiari, l'obbligo fiscale deriva normalmente dalla proprietà o dalla titolarità del diritto reale sull'immobile, non dall'effettiva riscossione dei canoni.
  • In caso di comproprietà, ciascun titolare deve dichiarare la quota di reddito corrispondente alla propria percentuale di possesso.
  • La mancata percezione dei canoni, da sola, non consente di escludere il reddito fondiario dalla dichiarazione.
  • Eventuali contestazioni relative al mancato pagamento dei canoni devono essere valutate separatamente rispetto al criterio di imputazione fiscale del reddito.
  • Poiché il testo non indica le parti processuali né l'esito formale del giudizio, il vincitore è stato ricostruito in via presuntiva sulla base del principio affermato; tale dato dovrebbe essere verificato nel testo integrale della sentenza.

Testo integrale

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