Sentenza del 15/03/2017 n. 6740 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2003 sulla base degli studi di settore. In primo grado il ricorso è stato dichiarato tardivo perché notificato il 18 marzo 2009, oltre il termine decorrente dalla notifica dell'avviso effettuata il 17 dicembre 2008. Il contribuente ha sostenuto che il termine fosse stato sospeso dalla presentazione di un'istanza di accertamento con adesione e che la notifica dell'avviso si fosse perfezionata soltanto il 27 dicembre 2008 per compiuta giacenza. Ha inoltre contestato, nel merito, la congruità della percentuale di ricarico applicata dallo studio di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Quanto alla sospensione del termine per l'accertamento con adesione e alla data di perfezionamento della notifica, il contribuente non aveva trascritto nel ricorso per cassazione le relate di notifica dell'avviso e dell'istanza di adesione, impedendo alla Corte di verificare i fatti posti a fondamento delle censure e violando il principio di autosufficienza del ricorso. La questione relativa alla percentuale di ricarico non è stata esaminata perché la tardività dell'impugnazione era pregiudiziale e rendeva irrilevanti le contestazioni di merito. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha partecipato alla discussione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6
L'istanza di accertamento con adesione può determinare la sospensione del termine per impugnare l'avviso, ma il contribuente deve dimostrare che l'istanza sia stata presentata tempestivamente e che sussistano i presupposti per la sospensione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Disciplina le modalità di notifica degli atti tributari; la data di perfezionamento della notifica è determinante per calcolare il termine di impugnazione.
art. 149 c.p.c.
Richiamato in relazione al perfezionamento delle notifiche, contribuisce a individuare il momento dal quale decorrono gli effetti della notificazione.
Legge n. 890 del 1982, art. 8
Disciplina la notificazione a mezzo posta e il perfezionamento per compiuta giacenza; chi invoca tale meccanismo deve fornire la prova documentale della relativa procedura e delle date rilevanti.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Il ricorso deve riportare o riprodurre gli elementi documentali essenziali sui quali si fondano le censure, comprese le relate di notifica e gli atti necessari a verificare la tempestività. La loro omissione può comportare l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario la tempestività del ricorso è una questione preliminare: se l'impugnazione è tardiva, il giudice non esamina le contestazioni relative al merito dell'accertamento.
- Chi invoca la sospensione del termine per accertamento con adesione deve provare documentalmente la data di notifica dell'avviso, la data di presentazione dell'istanza e la tempestività dell'istanza stessa.
- In caso di notifica postale non ritirata, è essenziale documentare le date dell'avviso di giacenza, del compimento della giacenza e del perfezionamento della notifica; una mera allegazione non è sufficiente.
- Nel ricorso per cassazione devono essere trascritti o adeguatamente riportati gli atti e i documenti decisivi, come relate di notifica, avvisi e istanze. La mancata riproduzione può determinare l'inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza.
- Una volta confermata la tardività dell'impugnazione, diventano prive di interesse le questioni sulla fondatezza dell'accertamento, sugli studi di settore o sui criteri di ricostruzione del reddito.
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