Cassazione Penale, Sentenza n. 26328/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, censurando la carenza e l'illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria per presunta mancata prova della sua identificazione. Il motivo sostiene che l'annotazione di polizia giudiziaria non prova l'effettiva esecuzione dei rilievi fotodattiloscopici e che il relativo verbale non è stato prodotto, per cui l'identità del fermato resterebbe incerta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'annotazione di servizio del 24/11/2020 attesti espressamente che i due stranieri "sono stati quindi sottoposti a rilievi fotodattiloscopici e ad accertamenti dattiloscopici", e che tale annotazione, in quanto atto di pubblico ufficiale, ha valore fidefaciente salvo querela di falso. La mancata produzione del verbale dei rilievi non è rilevante perché il pubblico ministero deve trasmettere solo gli atti necessari a fondare la richiesta di misura cautelare, e non risulta che il ricorrente abbia chiesto il deposito del verbale. La Corte ha sottolineato la certezza identificativa derivante dalle impronte digitali e richiamato la giurisprudenza che ammette l'identificazione basata sulle dichiarazioni dell'indagato salvo elementi che facciano ritenere false tali dichiarazioni. È stata confermata la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione), anche alla luce della pericolosità dell'indagato e del fatto che si era reso irreperibile. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; disposta l'osservanza degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. in relazione al suo stato di detenzione.
Norme richiamate
legge n. 497/1974 (artt. 9, 10, 12 e 14)
Norme penali relative ai reati connessi al traffico e alla detenzione di armi, sulla base delle quali sono state contestate le imputazioni riguardanti il possesso e la cessione di armi, compresa arma da guerra.
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato per la costituzione del Tribunale che ha deciso il riesame; norma che disciplina la composizione del collegio giudicante nei procedimenti cautelari.
art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento della censura in cassazione (carenza e illogicità della motivazione) dedotta dal ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione agli adempimenti dovuti per il ricorrente in stato di detenzione, dopo la decisione sulla cassazione.
annotazione di servizio (atto di polizia giudiziaria)
«i due stranieri sono stati quindi sottoposti a rilievi fotodattiloscopici e ad accertamenti dattiloscopici»
Considerata atto fidefaciente di pubblico ufficiale che prova l'esecuzione dei rilievi fotodattiloscopici fino a querela di falso; idonea a dimostrare l'identificazione anche in assenza del verbale formale trasmesso.
giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 4, n. 53168 del 05/10/2017, Rv. 271682; Sez. 4, n. 19044 del 29/03/2017, Rv. 269887
Richiami giurisprudenziali a favore del valore probatorio delle annotazioni di servizio e del principio secondo cui l'identificazione basata sulle dichiarazioni dell'indagato è valida salvo elementi che facciano ritenere false tali dichiarazioni; conferma della rilevanza dell'esecuzione dei rilievi dattiloscopici per la certezza dell'identità.
Massime di principio
- Un'annotazione di servizio sottoscritta da un pubblico ufficiale che dichiari l'esecuzione di rilievi fotodattiloscopici ha valore fidefaciente e può essere ritenuta prova sufficiente dell'identificazione fino a querela di falso, anche se il verbale formale non è stato prodotto nel fascicolo del riesame.
- La mancata trasmissione al giudice di riesame del verbale dei rilievi non è automaticamente decisiva: il pubblico ministero deve trasmettere gli atti necessari a fondare la richiesta di misura cautelare e la parte può chiedere il deposito del verbale se contesta l'effettiva esecuzione.
- Per contestare validamente l'identificazione occorre fornire elementi concreti che rendano verosimile la falsità delle dichiarazioni fornite al momento del fermo (es. uso di generalità false, precedenti usi di più identità), altrimenti l'identificazione mediante rilievi dattiloscopici è considerata certa.
- In presenza di gravi indizi collegati a traffici di armi, contatti con organizzazioni mafiose e comportamenti personali (denunce penali pregresse, sottrazione all'esecuzione della misura), il pericolo di fuga e di reiterazione giustificano la permanenza della misura cautelare e rendono inadeguata la sostituzione con misure meno afflittive.
- Difensore e imputato devono attivarsi tempestivamente per ottenere il deposito degli atti necessari (es. verbali di identificazione) qualora intendano farne valere l'assenza o l'alterazione: l'inerzia può ridurre le possibilità di successo nei giudizi di impugnazione.
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