Parere n. 207/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) Sicilia, in persona del proprio direttore generale, dott. Vincenzo Infantino, rappresentata e difesa dall’avv. Lucia Alfieri, per l’annullamento del D.R.S. n. 586/2024 in data 30 maggio 2024 - conosciuto dalla ricorrente solo il 10 giugno 2024 - con il quale il Dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell'Assessorato della Salute ha disposto il pagamento, in favore della predetta Agenzia, della somma residua di euro 13.467.823,00 a saldo definitivo del contributo a valere sul Fondo Sanitario Regionale (FRS) liquidato in euro 20.667.823,00, nonché delle note congiunte dei dirigenti generali del predetto Dipartimento regionale per la pianificazione strategica e del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico del medesimo Assessorato regionale, aventi rispettivamente prot. n. 30508 del 28 giugno 2024 e prot. n. 53757/2024 del 3 ottobre 2024 (recte: prot. n. 43866 del 3 ottobre 2024) e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del D.R.S. n. 586/2024 e degli atti connessi relativi alla liquidazione definitiva del contributo a valere sul Fondo sanitario regionale per l’esercizio 2023.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
ARPA Sicilia ha impugnato il D.R.S. n. 586/2024, con il quale il Dipartimento regionale per la pianificazione strategica ha disposto il pagamento, a saldo definitivo, di euro 13.467.823,00, nell’ambito di un contributo complessivamente quantificato in euro 20.667.823,00 a valere sul Fondo sanitario regionale. Sono state altresì impugnate le note con cui l’Amministrazione ha confermato tale quantificazione. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 90, comma 10, della legge regionale n. 6/2001, come modificato dalla legge regionale n. 2/2023, della delibera della Giunta regionale n. 131/2023 e della matrice di correlazione LEA-LEPTA; difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti; contraddittorietà con precedenti atti amministrativi; difetto assoluto di motivazione e arbitrarietà; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Secondo ARPA, la quantificazione del contributo non avrebbe considerato correttamente i costi delle prestazioni correlate ai LEA, la rendicontazione definitiva trasmessa e la metodologia condivisa tra le amministrazioni regionali. Il Consiglio ha tuttavia esaminato prioritariamente le questioni pregiudiziali relative alla tempestività, alla definitività dell’atto e alla mancata impugnazione dell’atto presupposto.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile e, in ogni caso, inammissibile. Il ricorso è stato ritenuto tardivo perché proposto l’8 ottobre 2024, oltre il termine di 120 giorni decorrente dalla pubblicazione del D.R.S. n. 586/2024 sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale, avvenuta il 30 maggio 2024. In base all’art. 12, commi 2 e 3, della legge regionale n. 5/2011, in relazione all’art. 32 della legge n. 69/2009, la pubblicazione telematica conferisce agli atti regionali valore legale e fa decorrere il termine di impugnazione. La sospensione feriale dei termini non si applica al ricorso straordinario, secondo la direttiva del Presidente della Regione Siciliana del 19 giugno 2020 e la giurisprudenza richiamata. Il ricorso è stato inoltre ritenuto inammissibile perché il decreto impugnato era stato adottato da un dirigente di struttura intermedia e non aveva carattere di definitività, essendo esperibile il ricorso gerarchico ai sensi della disciplina regionale. Ulteriore causa di inammissibilità è stata individuata nella mancata tempestiva impugnazione dell’atto presupposto e direttamente lesivo, prot. n. 24240 del 20 maggio 2024, sottoscritto dal dirigente generale, rispetto al quale il decreto di liquidazione aveva natura meramente esecutiva. La mancata regolarità fiscale per omesso versamento del contributo unificato è stata rilevata, ma il dispositivo è stato fondato sulle pregiudiziali di irricevibilità e inammissibilità.
Osservazioni
Tardività del ricorso straordinario
Il ricorso, proposto l’8 ottobre 2024, è tardivo poiché il termine di 120 giorni decorreva dal 30 maggio 2024, data di pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale. La pubblicazione telematica produce valore legale ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3, della legge regionale n. 5/2011, in relazione all’art. 32 della legge n. 69/2009.
Inapplicabilità della sospensione feriale
La sospensione feriale dei termini non opera per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, secondo la direttiva presidenziale del 19 giugno 2020 e la giurisprudenza richiamata.
Mancanza di definitività dell’atto
Il D.R.S. n. 586/2024, sottoscritto da un dirigente di struttura intermedia, non costituisce atto definitivo ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, poiché avverso gli atti di organi soggetti a superiore gerarchico è esperibile il ricorso gerarchico ordinario.
Mancata impugnazione dell’atto presupposto
Il ricorso è inammissibile anche perché ARPA non ha tempestivamente impugnato l’atto prot. n. 24240 del 20 maggio 2024, adottato dal dirigente generale e direttamente lesivo, mentre il decreto successivamente impugnato aveva natura meramente esecutiva.
Norme richiamate
art. 90, comma 10, legge regionale n. 6/2001
nelle more della valorizzazione dei LEPTA ... è assegnato all’ARPA Sicilia ... un contributo annuale per il triennio 2023-2025 a valere sul fondo sanitario regionale ... quantificato nella misura massima di 24.000 migliaia di euro annui
La disposizione disciplina il contributo destinato ad ARPA Sicilia per attività correlate agli obiettivi di prevenzione primaria, ai determinanti ambientali e climatici e alle prestazioni connesse ai LEA, subordinandolo agli indirizzi regionali e al programma di attività approvato dalla Giunta.
art. 4, comma 1, legge regionale n. 2/2023
Ha modificato il comma 10 dell’art. 90 della legge regionale n. 6/2001, distinguendo il contributo annuale di funzionamento indistinto dal contributo a valere sul Fondo sanitario regionale.
art. 20 d.lgs. n. 118/2011
È indicato, quale norma interposta rispetto all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, quale fonte del principio di necessaria distinzione tra spese sanitarie finanziabili con il Fondo sanitario e spese non sanitarie.
art. 117, secondo comma, lettera e), Costituzione
È richiamato in relazione alla competenza statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e alla necessità di rispettare la distinzione contabile delle spese finanziate dal Fondo sanitario.
art. 12, commi 2 e 3, legge regionale n. 5/2011
Attraverso il rinvio all’art. 32 della legge n. 69/2009, impone la pubblicazione telematica degli atti regionali aventi efficacia di pubblicità legale e stabilisce che gli atti acquistano valore legale dal loro inserimento nei siti istituzionali, con decorrenza del termine di impugnazione.
art. 32 legge n. 69/2009
Costituisce la disciplina statale richiamata per la pubblicità legale mediante pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni.
art. 8, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971
Richiede, per la proposizione del ricorso straordinario, che l’atto impugnato abbia carattere definitivo.
artt. 7 e 8 legge regionale n. 10/2000
Sono richiamati per rilevare che l’atto adottato da un dirigente di struttura intermedia è soggetto a superiore gerarchico e non è, quindi, definitivo ai fini del ricorso straordinario.
art. 3 legge n. 241/1990
È stato invocato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione, ma il Consiglio non ha esaminato nel merito tale censura, avendo definito il ricorso in rito.
direttiva del Presidente della Regione Siciliana del 19 giugno 2020
Chiarisce, secondo il parere, sia l’irrilevanza della sospensione feriale dei termini per il ricorso straordinario sia la non definitività dei provvedimenti adottati dai dirigenti di servizio o di struttura intermedia.
art. 9 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina del ricorso straordinario, sebbene il testo non ne espliciti una specifica applicazione nella motivazione.
Massime di principio
- Nel sistema siciliano, quando la legge regionale attribuisce alla pubblicazione sul sito istituzionale valore di pubblicità legale, il termine per proporre il ricorso straordinario decorre dalla data di pubblicazione dell’atto, indipendentemente dalla conoscenza individuale successiva del destinatario.
- La sospensione feriale dei termini non si applica al termine per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
- Il ricorso straordinario è esperibile soltanto contro atti definitivi; gli atti adottati da organi amministrativi soggetti a superiore gerarchico devono essere previamente impugnati con il ricorso gerarchico ordinario, salvo che tale rimedio non sia previsto o sia già stato esperito.
- Quando un atto successivo si limita a dare esecuzione a un precedente atto direttamente lesivo, la mancata tempestiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso contro l’atto meramente esecutivo.
- La definizione in rito per tardività o inammissibilità preclude l’esame dei motivi concernenti la legittimità sostanziale dell’atto impugnato.
Impugnazione della liquidazione del contributo ad ARPA Sicilia
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da ARPA Sicilia contro il D.R.S. n. 586/2024 e contro le successive note confermative relative alla liquidazione definitiva del contributo a valere sul Fondo sanitario regionale per l’esercizio 2023.
Quadro normativo e vicenda amministrativa
L’art. 90, comma 10, della legge regionale n. 6/2001, come modificato dall’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 2/2023, prevede, accanto a un contributo annuale di funzionamento indistinto, un contributo a valere sul Fondo sanitario regionale per attività correlate agli obiettivi di prevenzione primaria, ai determinanti ambientali e climatici e alle prestazioni connesse ai LEA. Per il triennio 2023-2025 il contributo è quantificato nella misura massima di 24 milioni di euro annui, nel rispetto della disciplina dei LEA e del programma di attività approvato dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale, con delibera n. 131/2023, ha previsto l’erogazione di anticipazioni mensili e la successiva verifica dell’utilizzo delle somme per attività correlate ai LEA. Nel corso del procedimento sono state elaborate una metodologia per la quantificazione dei costi e una matrice di correlazione LEA-LEPTA. ARPA ha trasmesso la rendicontazione definitiva delle attività svolte nel 2023.
L’Assessorato regionale della Salute ha comunicato l’assegnazione di euro 20.667.823,00, precisando che l’importo era suscettibile di variazione in sede di assestamento. Con il D.R.S. n. 586/2024 è stato disposto il pagamento del saldo definitivo di euro 13.467.823,00. Le successive richieste di riliquidazione formulate da ARPA sono state respinte con le note impugnate.
Motivi dedotti da ARPA
La ricorrente ha sostenuto che la quantificazione del contributo fosse illegittima per violazione dell’art. 90, comma 10, della legge regionale n. 6/2001, della delibera n. 131/2023 e della matrice LEA-LEPTA. Sono stati dedotti errori nel calcolo dei costi, applicazione di criteri difformi dalla disciplina applicabile, mancata considerazione della rendicontazione definitiva, contraddittorietà con precedenti atti amministrativi e difetto di motivazione e istruttoria ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Il Consiglio non ha esaminato tali censure nel merito, poiché ha ritenuto decisive le questioni pregiudiziali di rito.
Irricevibilità per tardività
Il ricorso è stato proposto l’8 ottobre 2024. Il D.R.S. n. 586/2024 risultava pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale il 30 maggio 2024.
Il Consiglio ha richiamato l’art. 12, commi 2 e 3, della legge regionale n. 5/2011, in relazione all’art. 32 della legge n. 69/2009, secondo cui la pubblicazione telematica degli atti regionali aventi efficacia di pubblicità legale conferisce loro valore legale e fa decorrere il termine per l’impugnazione. Ne consegue che il termine di 120 giorni per il ricorso straordinario era già iniziato il 30 maggio 2024 e risultava scaduto al momento della proposizione del ricorso.
La circostanza che ARPA avesse dichiarato di avere conosciuto il provvedimento soltanto il 10 giugno 2024 non incide sulla decorrenza del termine, legata alla pubblicazione legale. È stata inoltre esclusa l’applicabilità della sospensione feriale dei termini, in conformità alla direttiva del Presidente della Regione Siciliana del 19 giugno 2020 e alla giurisprudenza richiamata, tra cui Consiglio di Stato, sez. I, nn. 1225/2023 e 922/2023, e C.G.A.R.S., Sezioni riunite, nn. 15/2025 e 96/2024.
Inammissibilità per mancanza di definitività
Il Consiglio ha rilevato che il decreto impugnato era stato sottoscritto da un dirigente di struttura intermedia del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 10/2000, tale atto era soggetto a superiore gerarchico e non aveva carattere definitivo.
L’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971 consente il ricorso straordinario soltanto contro provvedimenti definitivi. Secondo l’indirizzo richiamato, contro gli atti emanati da organi amministrativi muniti di superiore gerarchico deve essere previamente esperito il ricorso gerarchico ordinario. Il ricorso straordinario non può quindi essere utilizzato direttamente contro tali atti, salvo che il rimedio gerarchico non sia previsto o sia già stato esperito.
Inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto presupposto
Un’ulteriore ragione di inammissibilità è stata individuata nella mancata impugnazione dell’atto prot. n. 24240 del 20 maggio 2024, sottoscritto dal dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.
Tale atto era direttamente lesivo e aveva determinato la quantificazione del contributo. Il D.R.S. n. 586/2024 si limitava invece a dare esecuzione a quella precedente determinazione. La mancata tempestiva impugnazione dell’atto presupposto impediva, pertanto, di rimettere in discussione la relativa lesività attraverso l’impugnazione dell’atto successivo meramente esecutivo.
Conclusioni
Il parere ha concluso per la dichiarazione di irricevibilità del ricorso per tardività e, comunque, di inammissibilità per mancanza di definitività dell’atto impugnato e per omessa impugnazione dell’atto presupposto direttamente lesivo. Il Consiglio ha inoltre dato atto della mancata regolarità fiscale per omesso versamento del contributo unificato, senza fondare su tale profilo la decisione conclusiva. Le censure relative alla quantificazione del contributo, al difetto di istruttoria e alla motivazione non sono state esaminate nel merito.
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