Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4379/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. n. 10914 del 24.03.2026 di individuazione delle sedi di assegnazione relativamente al I Corso di formazione per Vice Commissari di Polizia penitenziaria, comunicato con nota prot. n. 139963 di pari data; - ove occorrer possa della nota Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. n. 146332 del 27.03.2026; - di ogni altro atto, presupposto o consequenziale, o comunque connesso e non conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 24/7/2026: per l’annullamento - dell’elenco sedi di assegnazione dei Vice Commissari, pubblicato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria in data 13 maggio 2026, e del relativo decreto del Direttore Generale del Personale – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 13 maggio 2026 di annullamento del precedente provvedimento di individuazione delle sedi di assegnazione e della relativa nota di trasmissione; - dei provvedimenti della Direzione Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 15.05.2026 e successivi di assegnazione delle sedi, non conosciuti; - di ogni altro atto, presupposto o consequenziale, o comunque connesso e non conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202604708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti di individuazione e assegnazione delle sedi relativi al I Corso di formazione per Vice Commissari di Polizia penitenziaria, compreso l'elenco delle sedi e il successivo annullamento del precedente provvedimento di individuazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 24 marzo 2026 concernente l'individuazione delle sedi di assegnazione dei Vice Commissari di Polizia penitenziaria, nonché atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato l'elenco delle sedi pubblicato il 13 maggio 2026, il decreto della stessa data di annullamento del precedente provvedimento di individuazione delle sedi e i successivi provvedimenti di assegnazione. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i vizi di legittimità dedotti, limitandosi a dare atto della proposizione del ricorso, dei motivi aggiunti e della domanda di sospensione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare non mediante una sospensione espressa degli atti, ma ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le esigenze della ricorrente fossero apprezzabili favorevolmente e adeguatamente tutelabili attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 2 dicembre 2026 per la trattazione della causa nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente al giudice, in sede cautelare, di fissare con priorità l'udienza di merito quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione del giudizio, anziché con una misura cautelare sostanziale.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari della parte risultano favorevolmente apprezzabili ma possono essere adeguatamente tutelate attraverso una rapida definizione del giudizio, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. fissando l'udienza pubblica di merito, senza disporre necessariamente la sospensione degli atti impugnati.
  • L'accoglimento ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. realizza una tutela cautelare acceleratoria, diretta ad anticipare la decisione di merito, e non comporta di per sé l'accoglimento della domanda di annullamento né una valutazione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.