Sentenza n. 29/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 321/2024 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro pubblicata il 17.04.2024 emessa a definizione del procedimento RG n. 59/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 321/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente, per un importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, ed era stato condannato il Ministero a mettere la carta a disposizione dell’interessata. La ricorrente ha dedotto l’inerzia ministeriale nell’esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza, munita dell’attestazione di conformità, era stata notificata al Ministero il 24 aprile 2024, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche ed era intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria il 15 luglio 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, ove non avesse già provveduto, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, disponendo l’assegnazione della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. Il Collegio ha precisato che l’ottemperanza non comprende la condanna alle spese contenuta nella sentenza del Tribunale di Livorno, trattandosi di statuizione estranea alla domanda di esecuzione considerata nel giudizio. In caso di persistente inerzia, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Considerato il ritardo già maturato nell’adempimento, il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., facendola decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e commisurandola agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie a rendere effettiva la tutela.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Consente la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all’esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione; il suo inutile decorso ha contribuito a rendere ammissibile il ricorso per ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
Rileva per l’attestazione di conformità della copia della sentenza posta a fondamento dell’azione esecutiva e del giudizio di ottemperanza.
l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione sia stato notificato, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
- Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato che le impone una prestazione determinata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare la conformazione entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere applicata in presenza di un ritardo nell’esecuzione del giudicato; la decorrenza può essere fissata dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e l’importo può essere parametrato agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
- Nel giudizio di ottemperanza l’attività del giudice è circoscritta all’esecuzione delle statuizioni che formano oggetto del giudicato; non rientrano nella domanda di ottemperanza le statuizioni relative alle spese di lite contenute nel titolo, quando il giudice le ritenga estranee all’oggetto dell’esecuzione richiesta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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