Sentenza n. 10687/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento: - del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza - Commissione Permanente di Avanzamento - avente ad oggetto la “Graduatoria di merito “selezione per titoli” straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di Luogotenente per l’anno 2021”, notificato ai ricorrenti in data 14.12.2022 nell’ambito dell’avviso recante ad oggetto “Selezione straordinaria per titoli per il conferimento di n. 1.000 promozioni al grado di Luogotenente per l'anno 2021 – contingente ordinario n. 931 – contingente di mare n. 69 – ai sensi dell'art. 11 della determinazione del Comandante Generale n. 1011157” in data 6 aprile 2022, pubblicata sul Foglio d’ordini n. 5 dell’8 aprile 2022; - del Foglio d’Ordini n. 5 dell’8 aprile 2022 del Comando Generale della Guardia di Finanza recante ad oggetto “Determinazione del Comandante Generale n. 101157 in data 6 aprile 2022. Avvio della “selezione per titoli” straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente, per l'anno 2021”; anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 36, comma 15-duodecies, del decreto legislativo n. 95 del 29.5.2017, nella parte in cui ha disposto che “Per l’anno 2021, in deroga all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è indetta una «selezione per titoli» straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021 a cui possono partecipare, a domanda, i marescialli aiutanti con anzianità di grado fino al 31 dicembre 2017 che non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I criteri e le modalità per l'effettuazione della selezione, nonché l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del Comandante generale”; - di ogni altro atto successivo, consequenziale e connesso, “ancorché sconosciuto, comunque lesivo di tutti gli interessi degli odierni ricorrenti”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale della selezione straordinaria per titoli per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente per l'anno 2021 e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria e il provvedimento di indizione della selezione straordinaria, sostenendo che la limitazione a 1.000 promozioni, a fronte di oltre 4.000 marescialli aiutanti interessati, determinasse una disparità di trattamento interna ed esterna rispetto agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri e alle Forze armate, per i quali i correttivi del riordino avrebbero previsto una progressione più favorevole. Sono stati dedotti eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza e manifesta ingiustizia, violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., nonché violazione dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento. I ricorrenti hanno inoltre prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 15-duodecies, del d.lgs. n. 95/2017, chiedendo che la promozione straordinaria fosse estesa a tutti gli aventi diritto. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità per genericità e per difetto dei presupposti del ricorso collettivo, oltre a chiedere il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha prescisso dalle eccezioni processuali, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha rilevato che la graduatoria e gli atti della Guardia di Finanza costituiscono pedissequa attuazione dell'art. 36, comma 15-duodecies, del d.lgs. n. 95/2017, il quale prevedeva espressamente una selezione straordinaria per titoli limitata a 1.000 promozioni. Pertanto, le censure rivolte direttamente agli atti amministrativi non evidenziano una violazione o falsa applicazione della norma, ma contestano la disparità eventualmente derivante dalla scelta legislativa contenuta nella norma stessa. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata. Il giudice ha escluso l'esistenza di un principio generale che imponga una disciplina perfettamente identica per tutte le Forze armate e i Corpi di polizia, anche in presenza di una tendenziale omogeneizzazione degli ordinamenti. Ha inoltre considerato ragionevole la disciplina, in quanto inserita nel più ampio riordino del 2017 e nei correttivi del 2019, che aveva previsto diverse misure di progressione: promozione dal 2021 per i 1.000 utilmente collocati, promozione dal 2023 per i non utilmente collocati e ulteriori meccanismi ordinari di avanzamento. Il ricorso è stato quindi respinto. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 36, comma 15-duodecies, d.lgs. n. 95/2017
Per l’anno 2021, in deroga all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è indetta una «selezione per titoli» straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021
La disposizione costituisce la base normativa vincolante della selezione straordinaria e limita a 1.000 il numero delle promozioni conferibili; gli atti amministrativi impugnati ne costituiscono attuazione.
art. 36, comma 15-terdecies, d.lgs. n. 95/2017
I marescialli aiutanti non utilmente collocati nella graduatoria di merito della selezione per titoli straordinaria [...] sono promossi al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2023
La disposizione assicura ai partecipanti non rientrati nei 1.000 posti una successiva progressione al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2023.
art. 36, comma 15-octies, d.lgs. n. 95/2017
I marescialli capo promossi al grado di maresciallo aiutante [...] nonché i marescialli aiutanti in possesso di una anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono sottoposti a valutazione e conseguono la promozione al grado di luogotenente [...] al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado
La disposizione è considerata dal giudice quale parte del complessivo sistema di progressione e quale elemento rilevante per valutare la ragionevolezza della disciplina contestata.
art. 58, comma 3, d.lgs. n. 199/1995
Il numero delle promozioni annualmente conferibili a scelta al grado di luogotenente è stabilito con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, in misura non superiore a un quarantesimo dell’organico del ruolo ispettori
La disciplina ordinaria dell'avanzamento a scelta opera in via residuale rispetto alle misure straordinarie previste dal riordino.
artt. 3, 36 e 97 Cost.
I parametri costituzionali sono stati invocati per denunciare disparità di trattamento, lesione della progressione economica e professionale e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; il TAR ha ritenuto non manifestamente fondata la questione.
Massime di principio
- L'amministrazione che indice e conclude una procedura selettiva in pedissequa attuazione di una disposizione legislativa non può essere censurata per disparità di trattamento derivante direttamente dalla scelta normativa, salvo che abbia violato o falsamente applicato la disposizione stessa.
- In presenza di una tendenziale omogeneizzazione degli ordinamenti delle Forze armate e dei Corpi di polizia, non sussiste un principio generale che imponga al legislatore di adottare discipline perfettamente identiche per ciascun Corpo; la diversità di disciplina deve essere valutata alla luce della ragionevolezza del complessivo assetto normativo.
- La ragionevolezza di una misura straordinaria di progressione di carriera non deve essere valutata isolatamente, ma considerando l'intero sistema di riordino dei ruoli e delle carriere, comprese le successive possibilità di avanzamento previste per il personale non rientrato nella procedura straordinaria.
- La previsione di un numero limitato di promozioni straordinarie non è, di per sé, irragionevole quando il legislatore abbia contestualmente previsto ulteriori meccanismi di progressione per gli aspiranti esclusi dalla graduatoria straordinaria.
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