Cassazione Penale, Sentenza n. 16049/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 29/09/2023 del Tribunale di Matera che aveva riformato la decisione del Giudice di Pace di Tricarico riconoscendo la sussistenza del reato di cui all'art. 633 c.p. e condannando il ricorrente al risarcimento dei danni. Le censure principali sono: (1) violazione di legge per difetto degli elementi costitutivi del reato di invasione (art. 633 c.p.), poiché mancherebbero sia l'elemento psicologico (dolo specifico di invasione: volontà di occupare o trarne profitto) sia la condotta materiale di invasione, atteso che il Giudice di Pace aveva escluso l'invasione e che il ricorrente vantava possesso ultraventennale e domanda di usucapione; (2) violazione per il richiamo a una sentenza civile posta a fondamento della decisione, sebbene tale sentenza fosse stata dichiarata nulla dalla Corte d'appello di Potenza, sicché il Tribunale avrebbe erroneamente utilizzato un provvedimento civile non più esistente senza spiegare la ragione di tale utilizzo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la corretta impostazione del Giudice di Pace (tutela del possesso come fatto e non del diritto di proprietà) e la giurisprudenza secondo cui l'art. 633 c.p. richiede dolo specifico (consapevolezza e volontà di invadere con fine di occupare o trarne profitto) e la condotta materiale consistente nell'introduzione dall'esterno nel fondo o immobile altrui. La Corte ha constatato che il Tribunale aveva indebitamente valorizzato una sentenza civile dichiarata nulla e aveva motivato in modo manifestamente illogico ritenendo la mala fede del ricorrente sulla base della sola produzione di una domanda riconvenzionale per usucapione. Inoltre il Tribunale non ha adeguatamente verificato la sussistenza dell'elemento materiale (la relazione di fatto delle parti civili col terreno) né la durata e le modalità del possesso del ricorrente, omettendo di motivare su elementi essenziali e trascurando atti di compravendita e un atto pubblico che indicavano acquisto del fondo già nel 1980. Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha rinviato per un nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese civili.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Il reato di invasione di terreni o edifici richiede oltre alla condotta materiale (introduzione dall'esterno nella disponibilità altrui) anche il dolo specifico: coscienza e volontà di invadere con il fine di occupare l'immobile o trarne profitto. Se il possesso è pacifico, continuo e fondato su titolo legittimo (es. usucapione già maturata), manca l'arbitrarietà richiesta dal reato
art. 1140 cod. civ.
Definisce il concetto di possesso come fatto: la tutela dell'art. 633 c.p. riguarda il rapporto di fatto del possesso e della disponibilità dell'immobile, non la titolarità del diritto di proprietà
art. 161 cod. proc. civ.
richiamata nel testo come disciplina della nullità della sentenza civile
Una sentenza civile dichiarata nulla in sede d'impugnazione non può essere utilizzata quale elemento di prova o fondamento decisionale dal giudice penale senza adeguata spiegazione; il giudice penale deve svolgere valutazione autonoma delle questioni comuni
Principio di autonomia e separazione dei processi civile e penale
Il giudice penale ha piena cognizione autonoma delle questioni giuridiche e di fatto rilevanti per la propria decisione e non può limitarsi ad adottare pedissequamente valutazioni di un giudice civile, soprattutto se il provvedimento civile è stato annullato
Massime di principio
- Per il reato di invasione (art. 633 c.p.) è necessario il dolo specifico: la mera contestazione sulla titolarità del bene o la presenza di una domanda civile non prova la volontà di invadere con fine di occupazione o profitto
- Il giudice penale deve svolgere una valutazione autonoma delle circostanze fattuali e giuridiche utili alla decisione; non può fondare la condanna su una sentenza civile che sia stata annullata o dichiarata nulla senza spiegare perché ritiene ancora utilizzabile quel provvedimento
- La produzione in sede civile di una domanda riconvenzionale per usucapione non costituisce di per sé prova di mala fede o del dolo richiesto per il reato di invasione; la mala fede va dimostrata con elementi specifici
- Nelle fattispecie in cui è contestata la titolarità o il possesso, il giudice deve motivare esplicitamente sulla sussistenza dell'elemento materiale (relazione di fatto tra parti e modalità/durata del possesso) e sull'elemento psicologico; l'omessa motivazione su tali punti può determinare l'annullamento
- Se il giudice penale rileva elementi documentali (atti di compravendita, atti pubblici) atti a dimostrare il possesso/legittimità dell'occupante, deve valutare e motivare il loro peso probatorio prima di ritenere integrato il reato
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