Cassazione Penale, Sentenza n. 434/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca della sospensione condizionale della pena, disposta dalla Corte di appello di Ancona il 28/02/2022 per la sopravvenienza di condanne definitive; il ricorrente contestava che la revoca fosse stata eseguita "in executivis" senza tener conto dell'estinzione per prescrizione delle pene (art. 172, comma 7 c.p.) relativa alle sentenze dai punti 1 a 3.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca della sospensione condizionale effettuata ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1 c.p. per la sopravvenuta condanna definitiva; ha escluso l'applicabilità favorevole dell'art. 172, comma 7 c.p. in quanto il ricorrente ha riportato condanne alla reclusione per delitti della stessa indole (delitti contro il patrimonio) nel periodo rilevante, sì da impedire l'estinzione per prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen., comma 1, n. 1
Consente la revoca della sospensione condizionale della pena per sopravvenienza di una condanna definitiva; applicata dalla Corte di appello per revocare il beneficio al ricorrente.
art. 172 cod. pen., comma 7
L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la prescrizione/estinzione non opera se, durante il tempo necessario per l'estinzione, il condannato ha riportato una condanna alla reclusione per delitto della stessa indole; nel caso concreto le successive condanne impedivano l'estinzione e quindi la revoca era legittima.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 485 del 04/02/1980
Con la disposizione di cui all'ultima parte di cui all'art. 172 cod. pen. il legislatore ha voluto escludere dalla estinzione della pena coloro che, con quella precedente a quella per cui vi fu condanna, dimostrano di non essere meritevoli del beneficio: tale disposto non può però trovare applicazione quando la condanna, pur successiva, all'inizio del periodo prescrizionale, riguardi reati commessi in epoca anteriore.
Richiamato per chiarire il limite dell'eccezione all'estinzione: essa non opera se la successiva condanna riguarda reati commessi prima dell'inizio del periodo prescrizionale; nel caso, tuttavia, non risultava un'interpretazione favorevole al ricorrente.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena per sopravvenuta condanna definitiva è disciplinata dall'art. 168 c.p. e può essere adottata anche quando le sospensioni siano state concesse con sentenze irrevocabili precedenti.
- L'estinzione delle pene per prescrizione prevista dall'art. 172 c.p., comma 7, non opera se il condannato, durante il periodo necessario per l'estinzione, ha riportato una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole: in tal caso la prescrizione non impedisce la revoca della sospensione condizionale.
- Per opporre con successo l'eccezione di estinzione per prescrizione è necessario dimostrare che le condizioni previste dall'art. 172, comma 7, non si verificano (ad es. che la successiva condanna non sia per delitti della stessa indole o che riguardi reati commessi in epoca anteriore al periodo prescrizionale), con riferimenti certi a date di commissione e natura dei reati.
- In valutazioni analoghe bisogna calcolare con precisione i termini prescrizionali, verificare le date di giudicati e di commissione dei reati e documentare eventuali differenze di natura dei delitti per tentare di evitare la revoca del beneficio.
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