Cassazione Civile, Ordinanza n. 08991/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società aveva presentato distinte istanze di rimborso per gli anni d’imposta dal 2008 al 2015, chiedendo la restituzione dell’accisa pagata sulla percentuale di idrocarburi contenuti nei reflui industriali c.d. "altobollenti" a base stirolica e fenolica, assimilabili all’olio combustibile, versata in esecuzione di un precedente provvedimento dell’UTF di Brescia. A fronte dei silenzi-rifiuti dell’Amministrazione, la società aveva adito il giudice tributario; il ricorso era stato respinto in primo grado e la CTR aveva confermato. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe sostanzialmente riprodotto le difese dell’Ufficio senza autonoma valutazione; 2) violazione degli artt. 19 e 100 c.p.c., assumendo che il provvedimento dell’UTF non fosse un atto impositivo autonomamente impugnabile e che, quindi, non potesse precludere l’istanza di rimborso; 3) violazione degli artt. 14 e 21 del d.lgs. 504/1995, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 2727-2729 c.c., per avere la CTR ritenuto provata in via presuntiva la traslazione dell’onere tributario sui cessionari dei reflui; 4) ulteriore violazione delle norme sulle presunzioni semplici, per asserita carenza di gravità, precisione e concordanza degli indizi valorizzati dalla CTR.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità per motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva fatto proprie le ragioni dell’Ufficio in modo comprensibile e aveva comunque esaminato criticamente le censure della società. Ha poi ritenuto infondato il motivo sul carattere impugnabile dell’atto dell’UTF di Brescia: quel provvedimento, per il suo contenuto sostanziale, costituiva un atto impositivo immediatamente lesivo e quindi doveva essere autonomamente impugnato; la mancata impugnazione rendeva definitiva la pretesa tributaria e, di riflesso, inammissibile l’istanza di rimborso perché contrastante con il titolo ormai consolidato. I motivi sulla traslazione dell’imposta e sulla prova presuntiva sono stati dichiarati inammissibili, in quanto diretti a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità; in ogni caso, la CTR aveva fondato l’accertamento su elementi concreti (dichiarazioni del legale rappresentante di una società cessionaria, andamento dei ricavi, assenza di costi di produzione, margine economico capiente a comprendere anche l’imposta), non su mere presunzioni astratte. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme alle norme sulla motivazione per censurare la motivazione apparente della sentenza tributaria
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
evocato dalla ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione ai requisiti della motivazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma del motivo di ricorso per nullità della sentenza
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
gli atti con cui l’Amministrazione comunica una pretesa tributaria definita sono impugnabili se sostanzialmente impositivi, anche se privi di formale intimazione di pagamento
art. 100 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla legittimazione e sull’interesse ad agire
art. 14 d.lgs. n. 504 del 1995
invocato dalla ricorrente per contestare la negazione del rimborso dell’accisa
art. 21 d.lgs. n. 504 del 1995
invocato dalla ricorrente per contestare la negazione del rimborso dell’accisa
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare la ripartizione dell’onere della prova sulla traslazione dell’imposta
art. 2727 c.c.
richiamato per contestare l’uso delle presunzioni semplici
art. 2729 c.c.
richiamato per contestare la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate
Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2015, n. 642
utilizzata per affermare che la riproduzione di atti di parte nella motivazione non determina nullità se le ragioni della decisione sono comunque riconducibili al giudice e chiare
Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2015, n. 643
richiamata per ribadire che nel contenzioso tributario non è consentita la disapplicazione incidentale di atti autonomamente impugnabili non tempestivamente contestati
Cass., Sez. 5, n. 14373 del 15 giugno 2010
richiamata per definire come impugnabili, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, gli atti che esprimono una pretesa tributaria ormai definita
art. 2041 c.c.
richiamato solo indirettamente nella motivazione finale, quale esigenza di evitare un indebito arricchimento del contribuente in caso di rimborso di imposta traslata
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario la motivazione della sentenza non è nulla per il solo fatto di recepire, anche in larga parte testualmente, le difese di parte, purché sia comunque chiaro che la decisione è propria del giudice e le ragioni dell’adesione siano intelligibili, univoche ed esaustive.
- Nel contenzioso tributario sono impugnabili non solo gli atti formalmente qualificati come avvisi di accertamento o liquidazione, ma tutti gli atti che, per il loro contenuto sostanziale, comunicano al contribuente una pretesa tributaria ormai definita e immediatamente lesiva.
- Se il contribuente non impugna tempestivamente un atto impositivo autonomamente impugnabile, la pretesa in esso contenuta diviene definitiva e l’istanza di rimborso successiva, quando contrasti con quel titolo, è inammissibile.
- Nel giudizio tributario non è consentito superare la definitività di un atto impositivo autonomamente impugnabile mediante una cognizione meramente incidentale o una disapplicazione del provvedimento non impugnato.
- La prova della traslazione dell’imposta può essere desunta anche da elementi concreti del caso specifico e da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; il giudice di merito può valorizzare dati economici e contrattuali per accertare se il tributo sia stato effettivamente recuperato sul cessionario, con conseguente assenza di legittimazione al rimborso in capo al soggetto che lo ha versato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08906/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_civile · 4 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08907/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_civile · 4 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08908/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_civile · 4 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08909/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_civile · 4 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08910/2025 del 04/04/2025
- ordinanza_civile · 4 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08913/2025 del 04/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →