Cassazione Penale, Sentenza n. 32276/2022 del 02/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello per omessa motivazione rispetto al motivo di appello con cui era stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado per violazione di legge (richiamando gli artt. 178 e 179, comma 1, c.p.p. e gli artt. 36 e 42 c.p.p.) e chiedendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti per nuovo giudizio; ha inoltre chiesto di valutare la prescrizione del reato sub A) (danneggiamento seguito da incendio in concorso, commesso il 10 luglio 2013) tenendo conto della sospensione dei termini per la pandemia Covid-19.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il ricorso per l'omessa considerazione, nella motivazione impugnata, del motivo di appello relativo alla nullità per violazione di legge. Ha quindi dichiarato intervenuta la prescrizione del reato sub A) (artt. 110 e 424 c.p.) per decorso del termine massimo di 7 anni e 6 mesi previsto dagli artt. 157 e 160 c.p., tenuto conto delle cause di sospensione previste (esclusa ogni altra causa di sospensione fatta eccezione per la sospensione prevista dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 dagli artt. 83 dl. n. 18/2020 e 36 d.l. n. 23/2020). Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto agli effetti penali (estinzione per prescrizione) e ha annullato limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello, essendo costituita la parte civile Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
La censura dedotta ai sensi di questa norma è stata ritenuta non manifestamente infondata perché la Corte territoriale non ha dato conto del motivo di appello relativo alla nullità per violazione di legge.
art. 125, comma 3 c.p.p.
Riferita quale parametro di motivazione e valutazione in relazione alla decisione impugnata.
art. 111, comma 6 Cost.
Richiamata in relazione ai principi di motivazione e diritto al giusto processo; la Corte ha valutato la carenza motivazionale segnalata.
artt. 178 e 179, comma 1 c.p.p.
Norme richiamate dal ricorrente per denunciare vizi procedurali e nullità della sentenza di primo grado; la loro mancata considerazione nella motivazione d'appello ha giustificato l'intervento della Cassazione.
artt. 36 e 42 c.p.p.
Richiamati dal ricorrente in relazione a profili di nullità e alle 'aporie procedurali' concernenti istanza di messa alla prova e astensione del giudice; la Corte ha ritenuto che tali doglianze non siano state affrontate nella motivazione impugnata.
art. 129 c.p.p., commi 1 e 2
Applicata per dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione (comma 1) e per verificare l'assenza delle ipotesi di proscioglimento nel merito previste dal comma 2.
artt. 157 e 160 c.p.
Usate per il computo del termine di prescrizione (termine massimo di anni 7 e mesi 6 ritenuto applicabile al reato commesso il 10/7/2013).
art. 83 d.l. n. 18/2020 e art. 36 d.l. n. 23/2020
Norme sullo stop dei termini processuali dovuto alla pandemia considerate nell'esame della eventuale sospensione dei termini di prescrizione (la sospensione rilevata dal 9/3/2020 all'11/5/2020 è stata considerata, ma non ha impedito la prescrizione).
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero depositata ai sensi della norma.
artt. 110 e 424 c.p.
Individuano il reato sub A) (concorso di persone nel delitto e danneggiamento seguito da incendio) che è stato dichiarato prescritto.
Massime di principio
- Se la corte d'appello omette di affrontare nelle proprie motivazioni un motivo d'appello che deduce nullità della decisione di primo grado per violazione di legge, la Cassazione può ritenere il ricorso non manifestamente infondato e intervenire.
- La prescrizione può essere dichiarata dalla Cassazione quando, esaminati i termini di prescrizione applicabili e le eventuali cause di sospensione, risulta decorso il termine massimo previsto; le sospensioni per emergenze legislative (es. Covid-19) devono essere concretamente computate.
- L'annullamento per prescrizione comporta in genere l'annullamento senza rinvio degli effetti penali, ma se è presente una parte civile che ha ottenuto o richiesto risarcimento la Corte può annullare gli effetti civili e disporre il rinvio al giudice civile competente per decidere sui profili risarcitori.
- Quando si impugna per nullità con riferimento a comportamenti del giudice (astensione, ricusazione, apertura del dibattimento da parte di giudice astenutosi), è essenziale che la corte territoriale dia conto in motivazione di tali censure; altrimenti il vizio motivazionale può portare alla cassazione.
- Nel valutare la prescrizione, bisogna calcolare attentamente i termini indicati dal codice penale e le cause di sospensione o interruzione previste da norme emergenziali o ordinarie; alcune sospensioni straordinarie possono non essere sufficienti a impedire la prescrizione.
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