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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17381/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria, a seguito di processo verbale di constatazione relativo al periodo d’imposta 2014, aveva emesso avviso di accertamento nei confronti di una società sportiva dilettantistica a r.l., contestando la perdita dei requisiti per fruire del regime agevolato ex legge n. 398/1991 e, in particolare, la violazione dell’art. 90 L. n. 289/2002: mancata/irregolare redazione del rendiconto finanziario, distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione e violazione del divieto per gli amministratori di ricoprire la stessa carica in altri soggetti. L’Ufficio aveva quindi rideterminato reddito imponibile, base IRAP e imponibile IVA. La società e i coobbligati avevano impugnato l’atto; la CTP aveva accolto il ricorso per un diverso profilo formale, ritenendo l’atto non emesso nei confronti della società, mentre la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia ritenendo in concreto dimostrato il possesso dei requisiti agevolativi. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando omesso esame di fatti decisivi: la gestione unitaria con altre società (asseritamente schermi), il ruolo dei soggetti coinvolti e la distribuzione di utili/avanzi, fatti che a suo dire avrebbero dovuto condurre a confermare il recupero a tassazione e il diniego delle agevolazioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre non consente di censurare la valutazione delle prove o chiedere una nuova ricostruzione del merito. Poiché la CTR aveva esaminato le circostanze dedotte dall’Ufficio e aveva motivato sul regolare deposito del rendiconto, sull’assenza di prova della distribuzione di utili e sul fatto che la liquidatrice non svolgeva il ruolo di amministratore nelle altre società, la doglianza si traduceva in una richiesta di rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità; non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato per la particolare posizione processuale dell’Amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riformulazione, consente di denunciare solo l’omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non copre l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori se il fatto è stato comunque considerato dal giudice di merito

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, nonché la sua localizzazione processuale

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiede il deposito degli atti e documenti rilevanti a sostegno del motivo di ricorso

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    nel caso concreto la Corte osserva che non operava il limite della doppia conforme

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale base del procedimento accertativo

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per la determinazione del reddito imponibile

  • art. 25 d.lgs. n. 446/1997

    richiamato per la determinazione del valore della produzione ai fini IRAP

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per la determinazione dell’imponibile IVA in caso di omessa dichiarazione

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato con riguardo alla notificazione dell’atto a un autore della violazione

  • art. 90 L. n. 289/2002

    richiamato per gli obblighi connessi al regime agevolato delle associazioni/società sportive dilettantistiche, in particolare rendiconto e divieto di distribuzione di utili

  • L. n. 398/1991

    individua il regime agevolato la cui spettanza dipende dal possesso dei requisiti sostanziali e formali

  • art. 73, comma 1, lett. b), T.U.I.R. n. 917/1986

    richiamato nel processo verbale per qualificare il soggetto verificato come ente commerciale

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste solo se il giudice di merito non abbia considerato un fatto storico decisivo e controverso; non è configurabile quando la censura mira, in realtà, a ottenere una diversa valutazione delle prove già esaminate.
  • L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di legittimità se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dalla sentenza impugnata.
  • Chi ricorre per cassazione per omesso esame deve indicare in modo puntuale il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività.
  • In materia di agevolazioni per enti o società sportive dilettantistiche, il disconoscimento del regime fiscale può fondarsi sulla verifica del rispetto degli obblighi formali e sostanziali previsti dalla legge; tuttavia, in cassazione non è consentito trasformare la contestazione sul merito dell’accertamento in una richiesta di nuova rivalutazione fattuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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