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Sentenza

Sentenza n. 14040/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto Dipartimentale n. 0000076 del 16/01/2025 espresso a mezzo mail alla ricorrente resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è disposto il riconoscimento del titolo di formazione professionale post-secondario della ricorrente nella scuola secondaria di II grado per la classe di concorso: A050 – SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, subordinandolo: “al superamento di una misura compensativa, costituita, ai sensi dell’art. 49, comma 3 del D.P.R. n. 394/99 da una prova attitudinale”. - della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 07/02/2025 n. Registro Ufficiale 0005081 (allegata al n. della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Come si evince dalla Dichiarazione di Valore rilasciata dall’Ambasciata d’Italia a Il Cairo, Lei non risulta essere abilitata alla professione di docente corrispondente per la classe di concorso A028 – MATEMATICA E SCIENZE nella scuola secondaria di I grado”. - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RAMADAN HADIR il 19\12\2025: - del Decreto Dipartimentale N. 003504 espresso a mezzo mail alla ricorrente in data 19 novembre 2025 resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto: “Per le motivazioni esposte in premessa, alla luce dell’attività di riesame svolta dall’Amministrazione in conformità alle indicazioni contenute nella sentenza nr. 02431 del 5 maggio 2025, l’istanza di riconoscimento prot. 21147 del 17 maggio 2024 formulata dalla Dott.ssa Hadir RAMADAN, nata il 19 giugno 1990 in Egitto, è rigettata per la classe di concorso Secondaria I Grado - A028 - Matematica e Scienze”; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente.

Giustizia amministrativa202503413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: riconoscimento del titolo estero per la classe A-50 subordinato a prova attitudinale; diniego del riconoscimento per la classe A-28, inizialmente motivato dalla mancata abilitazione corrispondente e, dopo il riesame, dalla ritenuta non equivalenza del titolo estero a una laurea magistrale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento che riconosceva il titolo di formazione professionale post-secondario conseguito in Egitto per la classe A-50, subordinando il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale, nonché il diniego del riconoscimento per la classe A-28. Ha dedotto l'illegittimità e la non proporzionalità delle misure compensative, inclusi l'accertamento linguistico e la prova attitudinale; il carattere meramente formale e non adeguatamente istruito del primo diniego; il difetto di istruttoria e di motivazione in relazione al percorso formativo, all'attestato di competenza professionale e alla documentazione prodotta. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento di riesame, impugnato con motivi aggiunti, con cui ha nuovamente rigettato l'istanza per la classe A-28, ritenendo il titolo egiziano di primo ciclo e quindi non equivalente alla laurea magistrale o specialistica richiesta per l'accesso alla classe. Contro tale nuovo diniego la ricorrente ha dedotto principalmente il grave difetto di istruttoria e l'erroneità della valutazione, alla luce della durata quadriennale del corso, del piano di studi, della dichiarazione di valore e del precedente riconoscimento dello stesso titolo ai fini della classe A-50.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato in parte improcedibile e respinto per il resto. È stata dichiarata l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, della domanda relativa al diniego del 7 febbraio 2025 concernente la classe A-28, poiché il successivo provvedimento di riesame del 19 novembre 2025 lo ha sostituito mediante una nuova valutazione autonoma e una motivazione diversa, sicché non si trattava di un atto meramente confermativo. È stata respinta la contestazione relativa alla prova attitudinale prevista per la classe A-50: la misura è stata ritenuta conforme all'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, poiché la formazione estera riguardava materie sostanzialmente diverse da quelle richieste in Italia e non risultava che l'esperienza professionale colmasse le lacune individuate. È stata altresì respinta la censura relativa all'accertamento linguistico, perché il riferimento contenuto nel provvedimento aveva natura meramente ricognitiva e non costituiva una condizione del riconoscimento; il requisito derivava direttamente dalla circolare ministeriale del 7 ottobre 2013, non impugnata, e dalla disciplina sulle conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione. La cittadinanza italiana non è stata ritenuta sostitutiva dello specifico accertamento linguistico professionale. Sono stati invece accolti i motivi aggiunti contro il nuovo diniego per la classe A-28. Il TAR ha rilevato un grave difetto di istruttoria e una motivazione intrinsecamente contraddittoria: l'Amministrazione aveva qualificato come titolo di primo ciclo una laurea quadriennale, senza confrontarsi adeguatamente con il piano di studi, con il parere dell'esperto ministeriale che ne riconosceva l'equivalenza a una laurea quadriennale, con la dichiarazione di valore attestante la natura universitaria del titolo e la sua idoneità all'insegnamento in Egitto, nonché con il precedente riconoscimento dello stesso titolo per la classe A-50. Il Ministero è stato quindi condannato a rinnovare l'istruttoria e la motivazione sull'istanza di riconoscimento, anche sulla base degli atti acquisiti nel processo, rispettando la scansione procedimentale e i termini derivanti dall'art. 51 della direttiva 2005/36/CE, come trasposto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, d.lgs. n. 206/2007

    Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, ... se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia.

    La prova attitudinale è legittima quando la formazione estera presenta differenze sostanziali rispetto alle materie coperte dal titolo richiesto in Italia, purché la scelta sia adeguatamente motivata e le lacune formative siano concretamente individuate.

  • art. 16 d.lgs. n. 206/2007

    La rinnovata decisione sul riconoscimento deve rispettare la scansione procedimentale e i tempi previsti dall'art. 51 della direttiva 2005/36/CE, come trasposta nell'ordinamento interno.

  • art. 7 d.lgs. n. 206/2007

    L'esercizio della professione regolamentata richiede il possesso delle conoscenze linguistiche necessarie; il giudice ha ritenuto legittimo il richiamo all'accertamento linguistico previsto dalla disciplina ministeriale non impugnata.

  • art. 49 d.P.R. n. 394/1999

    Il criterio dell'esame concreto delle competenze e della comparabilità della formazione è applicabile anche al riconoscimento di titoli conseguiti in Paesi extra-UE.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La domanda è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'atto impugnato è superato da un successivo provvedimento autonomo, adottato all'esito di una nuova valutazione e fondato su una motivazione sostitutiva.

  • art. 51 direttiva 2005/36/CE

    La rinnovazione del procedimento di riconoscimento deve svolgersi nel rispetto della scansione e dei tempi previsti dalla disciplina europea.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esamina una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale estera, deve procedere a una comparazione concreta tra la formazione e le competenze acquisite nello Stato di origine e i requisiti professionali nazionali; non può limitarsi a una qualificazione astratta o automatica del titolo secondo le categorie dell'ordinamento interno.
  • La subordinazione del riconoscimento a una prova attitudinale è legittima se l'amministrazione individua specifiche e sostanziali differenze tra le materie della formazione estera e quelle richieste per il titolo professionale nazionale, motivando anche perché l'esperienza professionale non sia sufficiente a colmare le lacune.
  • Un nuovo provvedimento adottato all'esito di un riesame autonomo, con valutazione rinnovata e motivazione sostitutiva, supera il precedente diniego e rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'impugnazione dell'atto originario.
  • È viziato per difetto di istruttoria e di motivazione il diniego di riconoscimento che qualifichi come titolo di primo ciclo una formazione universitaria quadriennale senza confrontarsi con il piano di studi, la dichiarazione di valore, i pareri tecnici acquisiti e le precedenti valutazioni della stessa amministrazione sul medesimo titolo.
  • La cittadinanza italiana non esonera dall'accertamento delle conoscenze linguistiche specificamente necessarie per l'esercizio di una professione regolamentata, quando tale accertamento trova fondamento nella disciplina professionale applicabile e non è stata impugnata la fonte che lo prevede.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioScuolaInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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