Cassazione Penale, Sentenza n. 43509/2023 del 26/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Torino ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento a due sentenze: a) sentenza del GIP di Torino del 23/09/2020 (condanna per reato di ricettazione ex art. 648-bis c.p., numerosi furti e tentati furti, danneggiamenti, tutti ritenuti in continuità tra loro); b) sentenza del GIP di Torino del 07/04/2021 (condanna per tentata rapina commessa l'18/05/2019, artt. 110, 56, 628 c.p.). Il ricorrente ha dedotto carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che i fatti avrebbero analogie spaziali e di modus operandi, uso di armi, fuga con autovetture provento di furto, e che vi sarebbero correi comuni o soggetti a conoscenza di entrambi i fatti, elementi che giustificherebbero il riconoscimento della continuazione tra le due pronunce.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato correttamente il diniego del riconoscimento della continuazione, evidenziando differenze significative: modalità esecutive diverse (la tentata rapina caratterizzata da modalità organizzative particolarmente elaborate e diverse rispetto ai furti), contesti territoriali non omogenei e diversa compagine di complici. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul requisito dell'unicità del disegno criminoso, che richiede la previsione, già al momento del primo episodio, dei successivi nelle loro linee essenziali, e ha confermato che la valutazione di fatto del giudice dell'esecuzione non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Motivo invocato dal ricorrente (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione); la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, perché la motivazione del Tribunale è congrua e basata su elementi fattuali apprezzabili.
art. 648-bis cod. pen.
Norma sostanziale richiamata nella sentenza di primo grado (reato per cui il ricorrente era stato condannato nella sentenza sub a); citata per contestualizzare i fatti ma non decisiva ai fini della continuazione con l'altra sentenza.
artt. 110, 56, 628 cod. pen.
Norme sostanziali relative alla tentata rapina (sentenza sub b); rilevate per descrivere la natura del secondo episodio, la cui modalità esecutiva è stata ritenuta differente rispetto ai reati della sentenza sub a).
Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008 (Di Maria)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'unicità del disegno criminoso presuppone una anticipata e unitaria ideazione delle violazioni già nella mente del reo.
Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015 (Bottari)
Richiamata per affermare che il giudice non può fondare la continuazione su un programma meramente generico, ma serve individuazione, fin dall'episodio iniziale, degli elementi fondamentali dei successivi.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Pronuncia delle Sezioni Unite utilizzata per ribadire i criteri di verifica della continuazione: omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, compartecipazione dei soggetti e previsione dei successivi al momento del primo reato.
Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 (Esposti e altri)
Ulteriore riferimento giurisprudenziale sui criteri probatori per desumere l'esistenza di un unico disegno criminoso, con elencazione degli indici rilevanti.
Massime di principio
- Il riconoscimento del reato continuato richiede la prova di un "unico disegno criminoso": occorre che i reati successivi fossero programmati, già almeno nelle linee essenziali, al momento del primo episodio.
- Gli indici utili per la valutazione sono: omogeneità dei reati e del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, costante compartecipazione degli stessi soggetti e unità del contesto criminoso.
- La mera abitualità a delinquere o la ricaduta in reati dello stesso tenore non sono di per sé sufficienti a fondare la continuazione; è necessaria una prova di carattere progettuale.
- Differenze significative nelle modalità esecutive, nella complessità organizzativa, nella compagine dei complici o nel contesto territoriale possono escludere la continuazione anche se gli illeciti sono avvenuti in un arco temporale ravvicinato.
- In sede di giudizio di legittimità non è consentita la riconsiderazione libera degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito; la Cassazione controlla la correttezza della motivazione ma non sostituisce la valutazione fattuale se adeguatamente motivata.
- Chi chiede il riconoscimento della continuazione deve produrre o indicare elementi concreti che dimostrino l'unità di disegno (comunicazioni, pianificazione, ruoli stabili, uso sistematico degli stessi mezzi o tecniche).
- In fase esecutiva il giudice valuta la ricaduta della continuazione con gli stessi parametri del giudizio di cognizione; quindi è indispensabile che le argomentazioni dimostrino, con indici significativi, l'unicità della progettualità criminosa.
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