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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40145/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la loro richiesta di riesame avverso le operazioni di perquisizione e l'acquisizione di copie forensi dei loro telefoni. Denunciavano l'illegittimità del decreto di perquisizione per mancata delimitazione dell'ambito operativo, la mancata convalida del presunto sequestro delle copie forensi e la violazione delle norme sul sequestro probatorio (artt. 252, 253, 257 c.p.p.) nonché del principio di proporzionalità e selezione dei dati (giurisprudenza di legittimità). Sostenevano che l'estrazione di copia forense senza criteri e senza convalida equivarrebbe a un sequestro della massa dei dati e che la sola restituzione del supporto non annulla l'interesse dei titolari alla verifica giudiziale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che l'estrazione di una copia forense della memoria di uno smartphone integra di fatto una forma di sequestro del dato informatico e quindi determina un interesse dei titolari all'esame giurisdizionale della legittimità della misura. Ha richiamato la giurisprudenza (sentenze Andreucci e Rizzo) che equipara il dato informatico a "cosa" e stabilisce che la copia può trasferire valore giuridico tale da rendere necessaria la verifica giudiziale. Perciò l'ordinanza del Tribunale, che aveva dichiarato inammissibile il riesame senza entrare nel merito, è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli per un nuovo esame dell'ammissibilità della richiesta di riesame. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 252 cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro conseguente a perquisizione; la Corte rileva che la previsione di sequestro nel decreto o la pratica esecutiva che comporti l'acquisizione della copia forense può configurare un sequestro soggetto a controllo giudiziario

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Regola l'oggetto e le formalità del sequestro probatorio; la Corte richiama la necessità che il sequestro (anche di dati) rispetti le formalità e i limiti previsti

  • art. 257 cod. proc. pen.

    Prevede il riesame del sequestro; la Corte afferma che quando l'operazione di copia forense integra un sequestro, sussiste il diritto al riesame

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Norma sulle impugnazioni; la Corte valuta i limiti di ammissibilità delle impugnazioni rispetto agli atti di perquisizione/sequestro e conclude che il diritto al riesame sussiste quando c'è effettiva apprensione di dati

  • art. 252-bis cod. proc. pen. (riforma Cartabia)

    Introduce l'opposizione a decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero e criteri di controllo giurisdizionale; richiamata come rilevo per il quadro di tutela

  • art. 247, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Disciplina le modalità esecutive della perquisizione e l'uso di consulenti tecnici; la Corte osserva che l'estrazione in esecuzione di tale decreto può tradursi comunque in sequestro di fatto

  • art. 258 cod. proc. pen.

    Regola la disciplina delle copie di documenti; la Corte evidenzia che la mera acquisizione di copia non esclude che la copia trasferisca valore tale da integrare un interesse alla restituzione e al controllo giudiziario

  • Legge n. 48/2008 (ratifica Convenzione di Budapest)

    La Convenzione, recepita dalla legge, considera il dato informatico come "cosa" e prevede che sequestrare possa significare anche fare e trattenere una copia dei dati; ciò sostiene la qualificazione della copia forense come sequestro del dato

  • art. 8 CEDU

    Rilevato nella motivazione come principio coinvolto (diritto al rispetto della corrispondenza e della vita privata); la Corte segnala che il sequestro di smartphone e dei dati può comportare ingerenze protette dalla CEDU

Massime di principio

  • L'estrazione di una "copia forense" della memoria di un dispositivo informatico può costituire, di fatto, un sequestro del dato informatico e non è neutralizzata dalla sola restituzione del supporto materiale; pertanto sussiste l'interesse del titolare al controllo giudiziale (riesame/convalida).
  • Il pubblico ministero che dispone la perquisizione con acquisizione di copia forense deve specificare le ragioni di necessità e i criteri di selezione dei dati (perimetrazione oggettiva e temporale) per rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza; la mancanza di tale specificazione può rendere illegittima l'acquisizione.
  • Se l'esecuzione della perquisizione assume nella pratica i connotati di un sequestro (anche se non formalmente disposto), l'operato della polizia giudiziaria è soggetto alla convalida e al sindacato giurisdizionale: il riesame è quindi ammissibile.
  • La mera tecnica esecutiva (acquisizione "on site" di una copia) non esime dall'obbligo di tutelare la riservatezza dei terzi e di evitare l'apprensione indiscriminata di masse di dati non pertinenti all'indagine; pertanto occorrono criteri di minimizzazione e tempi/cause per la distruzione o restituzione delle copie non rilevanti.
  • In situazioni simili la difesa deve: chiedere la convalida del sequestro o il riesame, contestare la mancata indicazione dei criteri di selezione e proporzionalità, e richiedere la distruzione o restituzione delle copie non pertinenti.

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