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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15606/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Canistro ha impugnato il rigetto, operato dal Tribunale di sorveglianza di Bari, delle richieste di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà). Il Tribunale aveva riconosciuto la correttezza del comportamento carcerario e una relazione trattamentale favorevole, ma aveva negato le misure ritenendo che la prospettata ripresa di lavoro presso una ditta di pitturazioni edili il cui titolare ha precedenti per reati contro il patrimonio comporterebbe un sicuro riavvicinamento ad ambienti criminali; erano inoltre segnalati procedimenti pendenti e precedenti penali dei fratelli del ricorrente. Il ricorrente deduceva violazione di legge per mancata, contraddittoria o apparente motivazione e violazione del principio costituzionale di rieducazione della pena (art. 27, secondo comma).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso chiedeva una rivalutazione di fatti e prove già compiutamente esaminati dal giudice di merito, il che è vietato in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale lineare e logica: pur avendo il ricorrente buona condotta e una relazione trattamentale favorevole, il rischio di riavvicinamento ad ambienti criminali legato all'opportunità lavorativa rendeva inidoneo il programma di reinserimento. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 27, secondo comma

    Il principio di rieducazione della pena invocato dal ricorrente è stato richiamato ma non ritenuto violato: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse valutato adeguatamente il principio in rapporto al rischio concreto di riavvicinamento ad ambienti criminali, trattandosi di valutazione discrezionale e di fatto del Tribunale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami: Sez. U., n. 24/1999 Spina; Sez. U., n. 47289/2003 Petrella; Sez. 2, n. 19318/2021 Cappella; ecc.)

    La Corte ha applicato i principi giurisprudenziali secondo i quali l'illogicità della motivazione è sindacabile in sede di legittimità solo se macroscopica (percepibile ictu oculi) e che la rivalutazione di elementi di fatto e la scelta delle fonti di prova spettano al giudice di merito; quindi è precluso alla Cassazione rimettere in discussione valutazioni probatorie e di fatto del Tribunale.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può essere chiamata a rivedere valutazioni di fatto o la scelta delle fonti probatorie operata dal giudice di merito: i ricorsi che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • Per impugnare con successo il diniego di una misura alternativa è necessario dedurre vizi di diritto o motivazioni manifestamente illogiche, non semplicemente la contrastante valutazione delle stesse circostanze.
  • Il giudice valuta il bilanciamento tra principio rieducativo (art. 27 Cost.) e rischio di reinserimento in contesti criminali: una relazione trattamentale favorevole e buona condotta detentiva sono rilevanti ma non necessariamente decisivi se sussiste un concreto rischio di riavvicinamento a reti criminali.
  • Se la misura alternativa è collegata a una specifica opportunità lavorativa, il datore di lavoro e l'ambiente sociale contiguo vengono valutati; la presenza di precedenti penali del datore o di soggetti vicini può legittimare il diniego a tutela del processo rieducativo.
  • Per contrastare efficacemente il diniego, il proponente deve produrre elementi concreti a favore dell'idoneità del progetto di reinserimento (alternative occupazionali sicure, garanzie di supervisione, prova del venir meno dei rischi indicati), non solo argomentazioni sul passato penale ormai remoto.
  • I ricorsi infondati o manifestamente inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (es. versamento alla cassa delle ammende); valutare preventivamente la fondatezza del motivo prima di proporre il ricorso.

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