Cassazione Penale, Sentenza n. 29170/2026 del 31/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento cautelare per un fatto riqualificato nell'ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti lieve entità. Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato all'indagato il divieto di dimora, riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla contestazione originaria ex art. 73, comma 1, del medesimo decreto. Il pubblico ministero aveva proposto appello cautelare ex art. 310 c.p.p.; il Tribunale di Bologna, pur confermando la qualificazione giuridica e il pericolo di recidiva, aveva sostituito la misura con la custodia cautelare in carcere. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: omessa notificazione dell'avviso di udienza al difensore e all'indagato, con conseguente nullità per violazione del contraddittorio; vizio di motivazione sul pericolo di recidiva, ritenuto fondato su elementi astratti e non individualizzati; erronea valorizzazione della mancanza di una stabile dimora; violazione dell'art. 292 c.p.p. e difetto di autonoma valutazione per avere il tribunale recepito le argomentazioni del pubblico ministero senza vaglio critico; infine violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di proporzionalità della misura più grave applicata.
La decisione
La Corte ha accolto il rilievo preliminare sulla nullità della decisione impugnata per difetto di valida notifica dell'avviso di udienza camerale all'indagato. Dagli atti risultava che non vi era una valida elezione di domicilio presso il difensore e che la notifica era stata eseguita presso il difensore d'ufficio, il quale non aveva le caratteristiche del difensore fiduciario idonee a far ritenere comunque conoscibile l'atto al destinatario. Ne è derivata la violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p., rilevabile d'ufficio e non sanata dal silenzio del difensore. Tale vizio è stato ritenuto assorbente, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
norma che disciplina l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, nella quale è stato riqualificato il fatto
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie originariamente contestata, più grave rispetto alla riqualificazione poi operata
art. 292 c.p.p.
norma richiamata dalla difesa per lamentare il difetto di autonoma valutazione del giudice rispetto alle richieste del pubblico ministero
art. 178, lettera c), c.p.p.
la sua violazione per mancata valida notificazione dell'avviso di udienza all'indagato determina nullità della decisione, rilevabile d'ufficio
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare camerale, la mancata valida notificazione dell'avviso di udienza alla parte interessata integra nullità della decisione per violazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., ed è rilevabile d'ufficio.
- La notifica eseguita presso il difensore d'ufficio non può essere automaticamente equiparata, ai fini della conoscibilità dell'atto, alla notificazione presso un difensore fiduciario; in assenza di elezione di domicilio o di un rapporto fiduciario idoneo, il vizio notificatorio resta decisivo.
- Quando viene accertata una nullità processuale assorbente che incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio, le ulteriori censure sulla motivazione della misura cautelare restano assorbite e non vengono esaminate nel merito.
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