Ordinanza ingiunzione o revoca n. 134 del 07/03/2024
Provvedimento del 7 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha sanzionato il Ministero della salute per l’incidente di sicurezza che ha coinvolto il NSIS e per la gestione non conforme della violazione dei dati personali. L’Autorità ha ritenuto insufficienti le misure tecniche e organizzative adottate, la mancata notifica al Garante nei termini di cui all’art. 33 GDPR, l’inadeguata documentazione dell’incidente e la comunicazione agli interessati effettuata solo a seguito di precedente provvedimento correttivo. È stata irrogata una sanzione complessiva di 100.000 euro e disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Ministero della salute: sanzione per violazione della sicurezza del trattamento e mancata notifica/comunicazione di una violazione dei dati personali del NSIS
Ministero della salute: violazione della sicurezza del trattamento e gestione non conforme di un data breach del NSIS
Il provvedimento riguarda il Ministero della salute, quale titolare dei trattamenti svolti nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), a seguito di un attacco informatico che ha comportato l’esfiltrazione di credenziali di autenticazione degli utenti. L’istruttoria prende le mosse da una segnalazione interna e da notizie stampa, nonché dal successivo provvedimento del Garante n. 88 del 10 marzo 2022, che aveva già imposto la comunicazione della violazione agli interessati.
Origine dell’istruttoria e fatti accertati
Il Ministero ha comunicato all’Autorità che, in un arco temporale limitato, un attacco informatico aveva consentito l’acquisizione di credenziali di accesso alla piattaforma NSIS. Secondo gli accertamenti, l’operazione sarebbe stata resa possibile dalla compromissione di un application server JBoss vulnerabile e dalla manomissione del codice della pagina di login, in modo da inoltrare in chiaro le credenziali anche verso una URL esterna al perimetro ministeriale.
Il Ministero ha indicato:
- un totale di 1.578 credenziali compromesse;
- il reset forzato delle password degli utenti coinvolti;
- il blocco del servizio di self provisioning;
- l’adozione di un piano di mitigazione, eradication e improvement;
- l’invio di e-mail agli utenti con indicazioni di sicurezza.
Violazioni relative a sicurezza, integrità e protezione by design
Il Garante ha ritenuto violati gli artt. 5, par. 1, lett. f), 32 e 25, par. 1, GDPR, evidenziando che il Ministero non aveva predisposto misure adeguate a garantire riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi, né a rilevare tempestivamente la violazione.
In particolare, l’Autorità ha valorizzato:
- la mancata capacità dei sistemi di intercettare autonomamente l’incidente;
- la presenza di configurazioni non adeguate e vulnerabilità note;
- la necessità di rivalutare e aggiornare anche sistemi preesistenti rispetto all’entrata in vigore del GDPR;
- l’insufficiente presidio del principio di protezione dei dati fin dalla progettazione.
Notifica al Garante e documentazione della violazione
Il Ministero non ha effettuato una formale notifica del data breach ai sensi dell’art. 33 GDPR, ritenendo improbabile un rischio per i diritti e le libertà degli interessati. Il Garante ha però escluso che una comunicazione informale potesse equivalere alla notifica prevista dal Regolamento.
È stata inoltre accertata la violazione dell’art. 33, par. 5, GDPR, perché la documentazione prodotta nel corso dell’istruttoria non riportava in modo completo elementi essenziali, tra cui:
- gli effetti e le possibili conseguenze della violazione;
- l’esito della valutazione del rischio;
- il ragionamento alla base della decisione di non notificare il data breach.
Comunicazione agli interessati
Secondo il Garante, la prima e-mail inviata dal Ministero, limitata all’invito a cambiare password, non soddisfaceva l’art. 34 GDPR. La comunicazione agli interessati deve infatti descrivere in modo semplice e chiaro la natura della violazione e informare sugli accorgimenti da adottare per proteggersi da possibili conseguenze negative.
L’Autorità ha ritenuto che, nel caso concreto, il rischio fosse elevato, anche perché le credenziali compromesse potevano essere riutilizzate per l’accesso ad altri servizi online o per l’accesso a dati trattati nel NSIS. La comunicazione completa è stata effettuata solo successivamente, in esecuzione del provvedimento n. 88 del 10 marzo 2022.
Valutazioni del Garante sulla sussistenza del rischio
Nel provvedimento il Garante richiama i criteri di valutazione del rischio di cui ai considerando 75 e 76 GDPR e alle Linee guida del Comitato europeo sulla notifica dei data breach. In particolare, viene sottolineato che:
- la compromissione di credenziali di autenticazione può avere conseguenze persistenti, anche per il riutilizzo di password simili o identiche su altri servizi;
- le credenziali esfiltrate potevano consentire l’accesso al NSIS e, quindi, a ulteriori dati personali;
- la comunicazione agli interessati è una misura utile anche per consentire loro di adottare cautele concrete.
Il Garante ha richiamato anche il fatto che, in presenza di esfiltrazione di credenziali, la comunicazione agli interessati è normalmente raccomandata e, nel caso di password in chiaro, notifica e comunicazione non sono facoltative.
Esito del procedimento e sanzione
Il Garante ha concluso che le difese del Ministero non erano idonee a superare i rilievi formulati. Pur prendendo atto delle misure adottate dopo l’incidente, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per l’archiviazione e ha confermato la violazione di:
- artt. 5, par. 1, lett. f), 25, par. 1 e 32 GDPR;
- artt. 33 e 34 GDPR.
Ai fini sanzionatori sono state considerate separatamente due condotte:
- violazioni di sicurezza e protezione by design: sanzione di 50.000 euro;
- violazioni di notifica, documentazione e comunicazione: sanzione di 50.000 euro.
La sanzione complessiva è stata quindi fissata in 100.000 euro, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Misure accessorie e impugnazione
Oltre alla sanzione pecuniaria, il Garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito web, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dal Codice privacy e dal regolamento interno dell’Autorità.
È stato inoltre indicato che avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine dell’istruttoria e dinamica dell’incidente
L’istruttoria è nata da una segnalazione interna del Ministero e da notizie stampa su un attacco informatico al sistema di autenticazione e autorizzazione del NSIS. L’attaccante avrebbe compromesso l’application server JBoss e, mediante manomissione del codice della pagina di login, avrebbe esfiltrato credenziali di accesso degli utenti. Il Ministero ha indicato un totale di 1.578 credenziali compromesse e ha adottato misure di contenimento, tra cui il reset forzato delle password e il blocco del servizio di self provisioning.
Violazioni contestate in materia di sicurezza e progettazione
Il Garante ha ritenuto che il Ministero abbia operato in violazione dei principi di integrità e riservatezza, sicurezza del trattamento e protezione dei dati fin dalla progettazione, richiamando gli artt. 5, par. 1, lett. f), 32 e 25, par. 1, GDPR. Le criticità riguardavano la mancata capacità dei sistemi di rilevare autonomamente la violazione, l’adeguatezza insufficiente della configurazione del sistema e la presenza di vulnerabilità e misconfiguration note e sfruttabili.
Mancata notifica e insufficiente documentazione del data breach
L’Autorità ha escluso che la comunicazione informale del Ministero potesse valere come notifica ex art. 33 GDPR. Ha inoltre ravvisato la violazione dell’obbligo di documentazione ex art. 33, par. 5, perché la documentazione prodotta era priva di elementi essenziali, in particolare sugli effetti, sulle conseguenze e sulla valutazione del rischio per gli interessati. È stato evidenziato che la registrazione dell’incidente è avvenuta solo dopo un certo lasso di tempo e comunque non in modo completo rispetto agli standard di accountability.
Mancata comunicazione agli interessati
Il Garante ha confermato la violazione dell’art. 34 GDPR, ritenendo che la prima e-mail inviata agli utenti, limitata all’avviso di un reset password, non fosse sufficiente a rendere gli interessati consapevoli dei rischi e delle misure da adottare. La comunicazione completa è stata effettuata solo dopo il provvedimento n. 88 del 10 marzo 2022, con cui l’Autorità aveva già ingiunto al Ministero di comunicare la violazione agli interessati coinvolti.
Sanzione e criteri di quantificazione
Ai fini della quantificazione, il Garante ha distinto due blocchi di condotte: da un lato, le violazioni di sicurezza e protezione by design; dall’altro, le violazioni degli obblighi di notifica, documentazione e comunicazione. Sono stati applicati i criteri dell’art. 83, par. 2, GDPR, valorizzando in particolare la gravità della violazione, il ruolo istituzionale del Ministero, l’assenza di precedenti specifici, la collaborazione nel corso dell’istruttoria e l’assenza di evidenze di un uso illecito delle credenziali. La sanzione totale è stata fissata in 100.000 euro.
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