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Sentenza

Sentenza n. 7777/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento con misura cautelare anche monocratica - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 45574 del 14.11.2024 nonché della richiesta di integrazione ex art. 10 bis l. 241/90 del 04.07.2024 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Spagna rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202413740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Spagna ai fini dell’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo all’istanza presentata l’11 agosto 2022 per il riconoscimento della formazione conseguita in Spagna ai fini dell’accesso all’insegnamento di sostegno, deducendo la violazione della normativa italiana ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007 e dei principi affermati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022. Ha inoltre dedotto disparità di trattamento, irragionevolezza manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria, lamentando che il Ministero, pur rilevando divergenze tra i percorsi formativi italiano e spagnolo, non avesse disposto misure compensative. Il Ministero aveva fondato il diniego, tra l’altro, sull’asserita non rispondenza della documentazione ai requisiti formali dell’art. 13 della direttiva 2005/36/CE, sulla differenza tra titoli ufficiali e titoli propri, sull’assenza in Spagna di un titolo abilitativo corrispondente e sulle differenze quantitative e qualitative tra i percorsi formativi. Il ricorrente ha chiesto anche, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e, in via istruttoria, la nomina di un verificatore.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ordinando al Ministero di riesaminare l’istanza anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Il giudice ha ritenuto illegittimo il provvedimento perché il Ministero si era limitato a valorizzare carenze formali e differenze tra i titoli, senza svolgere un’istruttoria concreta e senza effettuare un’analisi comparativa effettiva dell’insieme dei diplomi, dei certificati, delle esperienze e delle competenze acquisite dal richiedente rispetto alle conoscenze e qualifiche richieste in Italia. Anche l’assenza di un titolo abilitativo riconosciuto in Spagna non poteva costituire una barriera preconcetta: l’amministrazione doveva valutare le competenze comunque acquisite e, in caso di corrispondenza parziale o di differenze sostanziali, considerare l’adozione di misure compensative, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. Il TAR ha richiamato i principi dell’Adunanza Plenaria e della Corte di giustizia, inclusa la sentenza del 20 novembre 2025 nelle cause riunite C-340/24 e C-442/24, precisando che anche un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato d’origine può essere preso in considerazione nell’ambito della valutazione comparativa, pur non essendo lo Stato ospitante obbligato a riconoscerlo automaticamente. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. n. 206/2007

    In presenza di divergenze tra la formazione acquisita nello Stato d’origine e quella richiesta nello Stato ospitante, l’amministrazione deve valutare l’adozione di misure compensative idonee a colmare le differenze.

  • art. 13 direttiva 2005/36/CE

    La mancanza o l’inadeguatezza dei documenti formalmente richiesti non può essere automaticamente considerata ostativa, dovendo l’amministrazione verificare in concreto le competenze professionali acquisite.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente l’imposizione di misure compensative quando dal confronto tra le formazioni emergano differenze rilevanti.

  • art. 1 direttiva 2005/36/CE

    fissa le regole con cui uno Stato membro ... riconosce, per l’accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri

    La direttiva disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri per l’accesso a una professione regolamentata.

  • art. 4 direttiva 2005/36/CE

    l’effetto del riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato membro ospitante è quello di permettere al beneficiario di accedere in tale Stato membro alla stessa professione per la quale è qualificato nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante

    Il riconoscimento consente l’accesso nello Stato ospitante alla stessa professione esercitabile nello Stato d’origine, alle medesime condizioni dei cittadini nazionali.

  • art. 45 TFUE

    La libertà di circolazione dei lavoratori impone, nei casi rilevanti, la valutazione delle competenze professionali acquisite, anche quando non sia disponibile un titolo abilitativo conforme alla direttiva.

  • art. 49 TFUE

    La libertà di stabilimento impone una valutazione effettiva delle qualifiche, dei titoli e dell’esperienza dell’interessato ai fini dell’accesso alla professione regolamentata.

  • art. 1 d.lgs. n. 206/2007

    Recepisce nell’ordinamento nazionale la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri.

  • art. 3 d.lgs. n. 206/2007

    Collega il riconoscimento delle qualifiche professionali alla possibilità di accedere ed esercitare la professione alle condizioni previste nello Stato ospitante.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’amministrazione dello Stato ospitante deve esaminare complessivamente diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza professionale dell’interessato e confrontare concretamente le competenze attestate con le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
  • La carenza di documenti formalmente richiesti o l’assenza di un titolo abilitativo riconosciuto nello Stato d’origine non può determinare automaticamente il rigetto dell’istanza quando l’interessato abbia comunque acquisito competenze pertinenti; tali elementi devono essere valutati nell’ambito di un’istruttoria comparativa effettiva.
  • Quando dal confronto tra i percorsi formativi emergano corrispondenze parziali o differenze sostanziali, l’amministrazione deve considerare l’imposizione di misure compensative idonee a colmare le lacune, invece di respingere automaticamente la domanda.
  • La distinzione formale tra titoli ufficiali e titoli propri non è di per sé sufficiente a escludere il riconoscimento: occorre verificare in concreto contenuti, competenze e risultati del percorso formativo, con motivazione adeguata e, se necessario, previo coinvolgimento dell’autorità competente in materia universitaria.
  • Un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato membro d’origine non deve necessariamente essere riconosciuto dallo Stato ospitante, ma può essere preso in considerazione nella valutazione comparativa delle competenze, in attuazione delle libertà fondamentali garantite dal diritto dell’Unione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazioneProporzionalità e ragionevolezza

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