Cassazione Penale, Sentenza n. 16627/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/05/2024 che aveva confermato la confisca di tre telefoni cellulari e della somma di 23.000,00 euro ritenuti cose costituenti corpo o profitto del reato di importazione, trasporto e cessione di sostanza stupefacente per cui Kola era stato condannato (sentenza del 28/02/2022). Il ricorrente deduce vizio di motivazione e erronea applicazione della legge: in particolare lamenta l'assenza di prova del nesso di pertinenzialità tra il denaro (sequestrato nel 2019) e i reati commessi tra il 2015 e il 2017 e osserva che la somma poteva derivare dall'attività lecita di commercio auto; inoltre contesta la mancata individuazione univoca dei telefoni usati per l'illecita attività (diversi IMEI/PIN rispetto ai modelli confiscati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso parzialmente: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione dei tre telefoni cellulari, perché l'accusa non aveva dimostrato in maniera specifica e univoca che quegli esatti apparecchi fossero stati utilizzati nell'illecita attività (mancanza di prova tramite codici identificativi IMEI/PIN). Ha invece respinto il motivo relativo alla confisca della somma di 23.000 euro: la confisca è stata ritenuta legittima sulla base dell'art. 240 c.p. e dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990; la Corte ha ritenuto provato il nesso di pertinenzialità attraverso elementi indiziari (quantitativi cospicui di stupefacente trattati, condizioni economiche del condannato insufficienti a giustificare la somma, assenza di prova che il denaro derivasse dall'attività di rivendita auto).
Norme richiamate
art. 240 cod. pen.
Disciplina la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato: è necessario il nesso causale diretto e immediato tra reato e vantaggio economico (lucro). Nel caso di specie è stato ritenuto applicabile per la confisca del danaro quale provento della cessione di stupefacenti.
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990
«nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto»
Consente la confisca dei proventi o del valore corrispondente in caso di condanna/ patteggiamento; richiede comunque dimostrazione del nesso di pertinenzialità con il reato, salvo casi in cui è possibile la confisca per equivalente.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma che sanziona i reati relativi alla coltivazione, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; citata come titolo di reato cui riferire la confisca dei proventi.
art. 80 d.P.R. n. 309/1990
Norma relativa alle circostanze che aggravano i reati in materia di stupefacenti; richiamata nel richiamo complessivo delle imputazioni a cui si ricollega la confisca.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento richiamata dal comma 7-bis dell'art.73 DPR 309/1990; pertinente perché la disciplina della confisca opera anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Massime di principio
- Per la confisca di denaro come profitto del reato (art. 240 c.p. e art. 73, comma 7-bis DPR 309/1990) è necessario dimostrare il nesso di pertinenzialità tra le somme e l'attività illecita; tale nesso può essere desunto da indizi concreti (es. quantitativi di stupefacente, condizioni economiche incompatibili con la somma, mancanza di prova di fonti lecite), ma non può restare una mera affermazione assertiva.
- Per la confisca facoltativa di strumenti utilizzati nel reato (es. telefoni) l'accusa deve provare specificamente che quegli esatti dispositivi sono stati impiegati nell'attività criminale (es. mediante codici identificativi IMEI, PIN, dati tecnici o tracce probatorie univoche); non è sufficiente un richiamo generico all'uso di telefoni per l'attività illecita.
- Quando i reati sono stati commessi antecedentemente a modifiche normative, resta comunque necessario rispettare i principi della prova del nesso tra bene e reato; l'entrata in vigore della norma non esime dalla necessità di motivazione adeguata.
- La confisca per equivalente è ammessa (art. 73, comma 7-bis) qualora non sia possibile confiscare il profitto o il prodotto originario, ma anche in tal caso l'adozione di tale misura deve poggiare su adeguata motivazione circa il valore e la disponibilità dei beni del reo.
- Onere della prova: sebbene il giudice possa fondare la decisione su elementi indiziari e ricostruzioni logiche, la motivazione deve evitare affermazioni meramente assertive e indicare i passaggi logici che giustificano l'inferenza del nesso di pertinenzialità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16530/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16532/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16533/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16534/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16536/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16539/2025 del 05/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →