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Ordinanza

Ordinanza n. 180/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione del CIISAF n. 178 del 27.02.2026 avente ad oggetto l’aggiudicazione alla società Coop Soc. Gialla della procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione asilo nido comunale ubicato in Ostuni in largo Bianchieri - CIG B51F2DAD68 in uno alla relativa comunicazione del 03.03.2026 prot. n. 685; - di tutti i verbali di gara nonché della relazione del RUP del 19.02.2026 di verifica del costo della manodopera, nonché della relazione della società Coop Gialla in uno a tutte le altre precedenti note e relazioni; - ove e per quanto lesivo, del provvedimento CIISAF di nomina della commissione n. 563 del 26.06.2025; - della determina di indizione della gara e della determina a contrarre n.1/2025 del 08.01.2025; - ove e per quanto lesiva, della lex specialis di gara comprensiva di bando, disciplinare e capitolato così come interpretata dalla Stazione Appaltante; - ove e per quanto lesive, delle note prot. 385/2026 del 05.02.2026 e 926 del 06.03.2026; - di tutti gli ulteriori atti lesivi che ci riserva di impugnare espressamente con ricorso per motivi aggiunti; > nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di servizio sottoscritto nelle more del presente giudizio al fine del subentro della parte ricorrente per l’intera durata del servizio.

Giustizia amministrativa202600294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della concessione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale, con gli atti presupposti e conseguenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di un asilo nido comunale, nonché i verbali di gara, la verifica del costo della manodopera, la relazione dell’aggiudicataria, la nomina della commissione, la determina a contrarre, la lex specialis e ulteriori note della stazione appaltante. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro. Le doglianze, esaminate congiuntamente in sede cautelare, riguardano l’indicazione, da parte dell’aggiudicataria, di un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante e l’insufficienza degli impegni assunti per garantire l’equivalenza delle tutele. In particolare, la relazione dell’aggiudicataria conteneva un impegno generico e indeterminato ad applicare le condizioni normative ritenute migliorative dalla stazione appaltante, senza individuare gli specifici istituti contrattuali; tale impegno risultava inoltre contraddittorio rispetto alla dichiarazione di equivalenza e prospettava l’applicazione pro quota di due diversi CCNL ai medesimi lavoratori. Successivamente, dopo la sentenza del Tribunale e la richiesta della stazione appaltante, l’aggiudicataria aveva indicato specifiche condizioni contrattuali ulteriori, relative, tra l’altro, alla malattia, al lavoro supplementare part-time, alle clausole elastiche, al periodo di prova e al lavoro straordinario. La ricorrente ha dedotto che tale integrazione costituisse una modifica postuma dell’offerta, non consentita.

La decisione

Il TAR ha confermato la misura cautelare monocratica già adottata e ha sospeso gli atti impugnati. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando anzitutto che l’impegno dell’aggiudicataria era generico e indeterminato, poiché non identificava gli istituti da applicare. L’impegno era anche contraddittorio rispetto alla dichiarazione di equivalenza e comportava una soluzione di dubbia concreta applicabilità, consistente nell’applicazione pro quota di due diversi CCNL ai medesimi lavoratori. Il Collegio ha inoltre considerato che l’individuazione del CCNL è elemento essenziale dell’offerta, richiesto dagli artt. 11 e 41 del d.lgs. 36/2023, e incide direttamente sul costo del lavoro e sulla verifica della correttezza e sostenibilità dell’offerta, anche nell’eventuale subprocedimento di anomalia. L’impegno successivo, con cui erano state specificate le condizioni contrattuali da applicare, è stato ritenuto prima facie riconducibile a un’inammissibile modifica postuma dell’offerta. È stato ritenuto sussistente anche il danno grave e irreparabile prospettato dalla ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata per il 22 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura di gara è stata indetta come procedura aperta ai sensi di tale disposizione; il provvedimento non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 11 d.lgs. 36/2023

    L’individuazione del contratto collettivo applicabile costituisce indicazione necessaria e elemento essenziale dell’offerta; la scelta del CCNL incide sul costo del lavoro e sulla verifica della sostenibilità dell’offerta.

  • art. 41 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo di indicare il contratto collettivo e della rilevanza di tale indicazione ai fini della valutazione dell’offerta.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare collegiale.

  • art. 56 c.p.a.

    È richiamato nel ricorso quale fondamento della richiesta di misure cautelari monocratiche inaudita altera parte.

Massime di principio

  • Nelle procedure di affidamento, l’individuazione del contratto collettivo applicato al personale impiegato costituisce elemento essenziale dell’offerta quando incide sul costo della manodopera e sulla verifica della correttezza e sostenibilità economica dell’offerta.
  • L’impegno dell’operatore economico ad applicare, in modo generico e non specificato, le condizioni ritenute migliorative dalla stazione appaltante non è idoneo a dimostrare l’equivalenza delle tutele del diverso CCNL indicato nell’offerta.
  • La dichiarazione di equivalenza delle tutele presuppone l’indicazione di un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante e non può essere validamente sostituita da un impegno indeterminato o contraddittorio all’applicazione di condizioni migliorative.
  • L’applicazione pro quota, ai medesimi lavoratori, di discipline desunte da due diversi contratti collettivi prospetta una soluzione di dubbia concreta percorribilità e non dimostra, di per sé, l’equivalenza delle tutele richieste.
  • L’integrazione successiva dell’indicazione del CCNL o delle specifiche condizioni contrattuali necessarie a garantire l’equivalenza delle tutele può configurare una modifica postuma dell’offerta, non consentita dopo la presentazione della stessa.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazione
RamiContratti pubblici
SottomaterieCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

Testo integrale

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