Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2159/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600575

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 405/2025, concernente l’attribuzione della Carta del docente e il pagamento dell’indennità professionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 405/2025 del Tribunale di Termini Imerese, passata in giudicato, nella parte in cui era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero all’erogazione di complessivi euro 2.000,00 mediante buoni elettronici, oltre interessi o rivalutazione, nonché nella parte relativa alla condanna al pagamento di euro 1.413,56 a titolo di indennità professionale docenti per l’anno scolastico 2020/2021. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha dimostrato l’avvenuto pagamento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo documentalmente provati il contenuto condannatorio della sentenza del giudice ordinario, il suo passaggio in giudicato e il rispetto delle formalità e dei termini di notificazione all’Amministrazione debitrice. L’assenza di contestazioni ministeriali sull’adempimento ha confermato la persistente inerzia. Il Ministero è stato quindi ordinato di rilasciare la Carta del docente e accreditarvi complessivi euro 2.000,00 per gli anni scolastici indicati, con interessi legali o rivalutazione secondo l’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, nonché di corrispondere euro 1.413,56 per l’indennità professionale relativa all’anno scolastico 2020/2021, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso. Il commissario dovrà riferire al TAR sugli adempimenti eseguiti. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato quale criterio per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione spettanti sulla somma dovuta dalla data in cui il credito avrebbe dovuto essere accreditato sino alla concreta attribuzione.

  • l. n. 107/2015

    È la fonte normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nella sentenza da eseguire.

  • d.m. n. 55/2014

    È stato utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese di lite, facendo riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la comprovata esistenza di una sentenza passata in giudicato contenente una condanna dell’Amministrazione e la mancata dimostrazione dell’avvenuto adempimento giustificano l’ordine giudiziale di esecuzione, anche quando il titolo proviene dal giudice ordinario nell’ambito della giurisdizione sul rapporto di lavoro pubblico.
  • Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione costituita non contesti l’inadempimento e non deduca fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione risultante dal giudicato, il giudice può ritenere documentalmente accertata la persistente inesecuzione del titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
  • Il commissario ad acta, quando individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa debitrice, può essere incaricato senza compenso e con facoltà di delega, dovendo poi riferire al giudice sugli adempimenti compiuti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.