Sentenza n. 543/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del provvedimento notificato in data 20 novembre 2025 con il quale la Questura di Pistoia ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dalla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di improcedibilità e archiviazione della domanda di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari scaduto il 30 ottobre 2023, aveva chiesto nella stessa data il rinnovo del titolo e la conversione in permesso per lavoro autonomo. La Questura la aveva convocata per il fotosegnalamento e per ulteriori adempimenti, tra cui la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e la produzione di documentazione relativa alle prestazioni lavorative. Non essendosi presentata all'appuntamento, la Questura dichiarava l'improcedibilità dell'istanza, ritenendo che l'assenza ingiustificata dimostrasse il disinteresse per la pratica. La ricorrente deduceva di non aver potuto lasciare la Federazione Russa perché la figlia era ricoverata per una grave situazione sanitaria, risoltasi soltanto nell'estate del 2025. Deduceva, tra l'altro, la violazione dell'art. 5, comma 5, dell'art. 9, comma 6, e dell'art. 26 del d.lgs. 286/1998, nonché dell'art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la grave ragione dell'assenza, consentirle di giustificarsi e considerare i rapporti familiari. Contestava inoltre la sproporzione della richiesta documentale e l'erronea qualificazione della sua condotta come disinteresse. L'Amministrazione sosteneva l'infondatezza del ricorso e richiamava anche l'assenza della ricorrente dall'Italia per numerosi periodi, circostanza non indicata nel provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. Nei procedimenti iniziati a istanza di parte, il preavviso di rigetto deve essere comunicato anche quando l'Amministrazione intenda archiviare l'istanza, poiché l'archiviazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno equivale sostanzialmente a un diniego e incide negativamente sulla posizione del richiedente. La Questura ha invece archiviato la pratica senza consentire alla ricorrente di giustificare l'assenza al fotosegnalamento e di controdedurre sulle ulteriori ragioni ostative. La richiesta di integrazione documentale del 1° dicembre 2025, successiva all'adozione dell'atto impugnato, non poteva sanare il vizio, poiché il contraddittorio procedimentale deve precedere il provvedimento conclusivo e non può essere attivato dopo la definizione del procedimento. Il TAR ha inoltre escluso la rilevanza delle deduzioni sull'assenza della ricorrente dal territorio italiano, in quanto non contenute nella motivazione dell'atto e quindi integrative postume, comunque inidonee a sostituire il necessario contraddittorio preventivo. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione impone all’Amministrazione, nei procedimenti iniziati su istanza di parte, di comunicare tempestivamente al soggetto richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, prima della formale emissione di un provvedimento negativo.
Il preavviso di rigetto è necessario anche quando l’Amministrazione proceda all’archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché tale archiviazione equivale sostanzialmente a un diniego. La comunicazione deve precedere il provvedimento conclusivo e non può essere sostituita da una richiesta di integrazione successiva all’archiviazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per l’omessa considerazione della grave ragione dell’assenza e dei rapporti familiari; la censura non è stata esaminata nel merito perché assorbita.
art. 9, comma 6, d.lgs. 286/1998
La ricorrente ne ha dedotto la violazione sostenendo che non fosse stato dimostrato il proprio disinteresse alla definizione della pratica; la censura non è stata esaminata nel merito perché assorbita.
art. 26 d.lgs. 286/1998
La ricorrente ne ha dedotto la violazione contestando la proporzionalità della richiesta di fatture e ricevute; la censura non è stata esaminata nel merito perché assorbita.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nei procedimenti amministrativi iniziati a istanza di parte, il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 deve essere comunicato anche quando l’Amministrazione intenda archiviare l’istanza, se l’archiviazione produce sostanzialmente gli effetti di un diniego.
- Il preavviso di rigetto deve precedere il provvedimento conclusivo e consentire all’interessato di interloquire su tutte le ragioni ostative; una richiesta di integrazione o di chiarimenti effettuata dopo l’archiviazione non sana la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990.
- L’Amministrazione non può integrare postumamente la motivazione del provvedimento impugnato mediante circostanze non contenute nell’atto originario; tali circostanze, ove rilevanti, devono essere previamente sottoposte al contraddittorio procedimentale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →