Cassazione Civile, Ordinanza n. 16149/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza sugli anni d'imposta 2009, 2010 e 2011, l'Ufficio emetteva avviso di accertamento per il 2009 nei confronti di una società, recuperando a tassazione Ires, Irap e Iva su parte dei costi fatturati da un fornitore, ritenendo che si trattasse di sovrafatturazione relativa alla vendita di casseri per calcestruzzo. L'accertamento era sorretto, secondo l'Ufficio, dal prezzo ritenuto incongruo rispetto al mercato, da riscontri bancari (prelievi in contanti del fornitore poco dopo i bonifici) e da incongruenze con gli studi di settore. La CTP accoglieva il ricorso della società, anche sulla base di CTU; la CTR confermava. In cassazione l'Agenzia denunciava: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., perché la CTR aveva aderito alla CTU in modo acritico e senza confrontarsi con le puntuali critiche dell'Ufficio, sia sulla quantità e sul prezzo dei casseri sia sui riscontri bancari; 2) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo all'onere della prova e all'asserita impropria sostituzione della CTU alla prova delle parti; 3) omessa pronuncia sulla censura relativa alla condanna alle spese della consulenza tecnica.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente perché non ha dato conto, in modo percepibile e non apodittico, delle specifiche contestazioni mosse dall'Ufficio alla CTU su punti decisivi della controversia. In particolare, la CTR si è limitata a definire "inermi" o "inconsistenti" i rilievi erariali, senza spiegare perché la fattura indicante quantità e prezzo dei casseri e le dichiarazioni del fornitore, nonché gli elementi bancari richiamati dall'Ufficio, dovessero essere superati. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo, entrambi formulati come vizi di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La motivazione è nulla quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione e si risolve in affermazioni apodittiche o meramente assertive.
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità richiede una motivazione effettiva, non apparente, idonea a rendere comprensibile il percorso decisionale del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente e l'omessa pronuncia sono deducibili come nullità della sentenza.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutti i motivi di appello ritualmente devoluti; la mancata pronuncia integra nullità della sentenza.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur formalmente esistente, non espone un percorso argomentativo idoneo a far comprendere le ragioni della decisione, lasciando all'interprete il compito di integrarla con congetture.
- In presenza di una consulenza tecnica d'ufficio, l'adesione del giudice alle conclusioni del consulente non lo esime dal confrontarsi con rilievi tecnici puntuali e specifici che colpiscano il presupposto stesso dell'elaborato peritale; il loro totale omesso esame o il richiamo meramente generico alla loro inconsistenza integra nullità della sentenza.
- Quando le censure dell'appellante investono in modo specifico elementi decisivi della ricostruzione fattuale, la motivazione della decisione che le disattende deve darne conto in modo effettivo e non stereotipato.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello devoluto al giudice integra nullità della sentenza ed è deducibile in cassazione come vizio processuale.
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