Sentenza n. 853/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento del diniego parziale di accesso agli atti (PEC Abbanoa prot. -OMISSIS- del 23/02/2026), con accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi in data 10/01/2026 e del differimento tardivo (PEC Abbanoa prot. -OMISSIS- del 27/01/2026), relativi all'istanza di accesso agli atti del 10/12/2025 (prot. -OMISSIS-).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego parziale di accesso agli atti, silenzio-inadempimento e differimento tardivo relativi a un'istanza di accesso documentale
Esito
Favorevole al resistente (gestore del servizio idrico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., domanda di accertamento dell'illegittimità del diniego parziale comunicato da Abbanoa S.p.A. il 23 febbraio 2026, del silenzio-inadempimento formatosi il 10 gennaio 2026 e del differimento comunicato il 27 gennaio 2026, in relazione all'istanza di accesso del 10 dicembre 2025. Il ricorso è stato notificato il 17 marzo 2026 e depositato il 2 aprile 2026. La resistente ha eccepito, tra l'altro, la tardività del deposito. Il ricorrente ha invocato l'errore scusabile, giustificando il ritardo con la difficoltà di ottenere assistenza legale e rappresentando di avere predisposto autonomamente il deposito telematico il 1° aprile, completandolo tuttavia il 2 aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile perché depositato oltre il termine dimidiato di quindici giorni decorrente dalla notificazione, in violazione della disciplina del rito sull'accesso. Ha escluso la possibilità di riconoscere l'errore scusabile: ai sensi dell'art. 37 c.p.a., esso richiede una situazione di obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, non imputabile alla parte, tale da rendere difficoltoso l'esercizio della difesa. Nel caso concreto, le difficoltà di ottenere un riscontro da un legale non integravano una causa scusabile; inoltre, il ricorrente aveva sottoscritto digitalmente il deposito soltanto il 2 aprile alle ore 13:28, senza spiegare il ritardo nel completamento degli adempimenti, pur essendo tenuto a conoscere e rispettare il termine processuale. La decisione è stata quindi resa in rito, senza esame della legittimità del diniego, del silenzio o del differimento. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
entro quindici giorni dalla comunicazione dell'atto impugnato o dalla formazione del silenzio
Il ricorso in materia di accesso è soggetto al termine dimidiato di quindici giorni per il deposito dopo la notificazione; il mancato rispetto del termine determina l'irricevibilità.
art. 37 c.p.a.
situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto tale da provocare - senza alcuna colpa della parte interessata - menomazioni o maggiore difficoltà nell'esercizio dei diritti di difesa
L'errore scusabile è un rimedio eccezionale e di stretta interpretazione, riconoscibile soltanto in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte.
Massime di principio
- Nel rito speciale in materia di accesso, il ricorso deve essere depositato entro quindici giorni dalla notificazione; il deposito tardivo comporta l'irricevibilità della domanda, senza esame dei vizi dell'atto o del silenzio contestati.
- L'errore scusabile previsto dall'art. 37 c.p.a. costituisce un rimedio eccezionale e di stretta interpretazione: non è sufficiente una difficoltà organizzativa o la mancata disponibilità tempestiva di un legale, se la parte avrebbe potuto completare autonomamente gli adempimenti processuali nel termine.
- Chi invoca l'errore scusabile deve allegare e dimostrare una situazione di obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, non imputabile, che abbia concretamente ostacolato l'esercizio tempestivo del diritto di difesa.
Come è indicizzato
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