Cassazione Penale, Ordinanza n. 03529/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo proposto non fosse deducibile in sede di legittimità perché non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza d'appello, ma reiterava le medesime censure già respinte dal giudice di secondo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che, pur assolvendolo dal capo A, aveva rideterminato la pena per la violazione dell'art. 116, comma 15, del codice della strada. Con un unico motivo ha dedotto inosservanza o erronea applicazione di legge e vizi motivazionali, lamentando la mancata applicazione di una delle pene sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981, sostenendo che ne ricorressero i presupposti. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già dato conto dell'assenza dei presupposti per la sostituzione della pena, e che il ricorso si limitava a riprodurre le stesse doglianze già formulate in appello senza una critica specifica alla decisione di secondo grado.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Richiamato solo come titolo di reato dal quale l'imputato era stato assolto in appello; non vi sono sviluppi interpretativi sulla norma.
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Indicata come base del reato residuo per il quale era stata rideterminata la pena in appello.
l. 24 novembre 1981, n. 689
Richiamata in relazione alla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva; la Corte non entra nel merito dei presupposti, perché dichiara il motivo inammissibile per difetto di specifico confronto con la motivazione impugnata.
artt. 581 e 591 c.p.p.
Sono richiamati per affermare che il motivo di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto e che la loro mancanza comporta inammissibilità.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già svolte in appello.
- La funzione del ricorso è quella della critica argomentata del provvedimento: i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della doglianza.
- La mera deduzione di vizi di motivazione, formulata in termini generici e senza replica alle argomentazioni del giudice di merito, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
- La reiterazione pedissequa dei motivi di appello, se già motivatamente respinti dal giudice di secondo grado, conduce all'inammissibilità del ricorso di legittimità.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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