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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37634/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013, con recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA e irrogazione delle sanzioni. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, rideterminando il dovuto in conformità a una proposta conciliativa intervenuta tra le parti. La società aveva quindi proposto appello, ma la CTR lo aveva dichiarato inammissibile per asserita mancanza di specificità dei motivi, ritenendo che l’atto si limitasse a riproporre quasi testualmente le difese già svolte in primo grado. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la società deduceva la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che l’appello fosse stato erroneamente qualificato come privo di autonoma critica rispetto alla sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo: dall’atto di appello, esaminato direttamente in quanto prodotto dalla ricorrente, emergevano critiche puntuali e specifiche alla decisione della CTP, idonee a soddisfare il requisito di specificità richiesto dall’art. 53 d.lgs. n. 546/1992. Ne consegue che la CTR aveva erroneamente dichiarato l’appello inammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, affinché esamini il merito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    L’appello tributario è ammissibile quando contiene censure specifiche e puntuali avverso la decisione di primo grado; non è inammissibile solo perché, in parte, richiami argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo, se dall’atto emerge una autonoma critica alla sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è stato proposto deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’erronea applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992.

  • d.lgs. n. 546/1992

    È il testo normativo che disciplina il processo tributario e il requisito di specificità dei motivi di appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il requisito di specificità dei motivi di appello va valutato in concreto, verificando se l’atto contenga censure idonee a confutare la decisione di primo grado.
  • L’appello non può essere dichiarato inammissibile per il solo fatto che riprenda argomenti già esposti in primo grado, se tali argomenti sono rielaborati in funzione critica della sentenza impugnata.
  • La verifica di ammissibilità dell’appello deve considerare il contenuto effettivo dell’atto impugnatorio, e non arrestarsi a un confronto meramente formale o testuale con il ricorso originario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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