Ordinanza n. 441/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’aggiudicazione assunta con Determinazione del Direttore Generale n. 44 del 21.01.2026 relativamente al solo lotto 16 della gara “ARIA_2025_013 Dispositivi di drenaggio e raccolta liquidi (A06)” - Procedura aperta multilotto ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per la conclusione, per ciascun lotto, di una Convenzione finalizzata alla fornitura di dispositivi di drenaggio e raccolta liquidi e servizi connessi a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di Regione Lombardia di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i. e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (APSS).” il cui valore a base d’asta è di 512.400,00 EUR deliberata in vantaggio di Effebi, comunicata dal RUP in data 23 gennaio in uno con la nota di proposta di aggiudicazione e non aggiudicazione Protocollo IA.2026.0002440 del 13/01/2026; - della (ulteriore) nota di comunicazione dell’aggiudicazione inviata con nota Protocollo IA.2026.0009562 del 28/01/2026 56688 nella parte in cui ammette la società Effebi e la classifica prima in graduatoria nel lotto 16; - di tutti i verbali di gara, inclusa la tabella quale allegato ai verbali, in particolare, per quanto conosciuti, il verbale n.4 del 8/9/2025 relativo alla valutazione di qualità delle offerte di cui al lotto 16, il verbale n. 7 del 22/9/2025 di valutazione della Commissione con cui sono state ammesse le offerte presentate limitatamente alle valutazioni inerenti l’offerta tecnica di Effebi e il riepilogo dei punteggi a seguito dell’apertura buste economiche, verbale n. 9 del 29/9/2025 limitatamente alle relative valutazioni sul lotto 16 con cui la Commissione ha rigettato l’istanza di revisione dell’ammissione di Effebi e giudicato l’equivalenza tecnica del prodotto, consegnati in riscontro all’accesso in data 11.2.2026 insieme all’offerta dell’aggiudicataria; - della nota di rigetto inviata da Aria in data 1/10/2025 Protocollo IA.2025.0081823 del 01/10/2025; - Capitolato tecnico d’appalto disciplinare e relativi allegati nella parte in cui lesivi degli interessi della ricorrente e quindi allegato “Lotti e requisiti”, “Dichiarazione sussistenza requisiti minimi e premiali_1” nella parte in cui lesiva per la ricorrente; - Nota prot.59520 del 5 marzo 2026 con cui la resistente riscontrava negativamente l’istanza di annullamento in autotutela inoltrata da Redax, tramite gli scriventi legali; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, compresa l’offerta dell’aggiudicataria prima graduata assunta negli atti amministrativi e, per quanto possa occorrere, gli altri atti costituenti, comunque, disciplina speciale della procedura competitiva, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e per l’accertamento del diritto della ricorrente, in accoglimento di uno o più dei motivi proposti, di conseguire l’aggiudicazione, anche a mezzo di subentro, per l’intera durata dell’affidamento, o, in via gradata, a conseguire il risarcimento per equivalente; e per la condanna quindi della resistente al risarcimento del danno in forma specifica tramite subentro di Redax, ovvero, in subordine, per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 16 della procedura aperta multilotto ARIA_2025_013 in favore di Effebi Hospital S.r.l., con relativi verbali, ammissione e valutazione dell’offerta dell’aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 16, nonché gli atti di gara presupposti e conseguenti, contestando l’ammissione e la valutazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, il giudizio di equivalenza tecnica del prodotto e il rigetto dell’istanza di revisione e di autotutela. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti; nel merito, l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, l’aggiudicazione in proprio favore con eventuale subentro e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente. Il TAR ha rilevato che le censure richiedono un’adeguata trattazione nella sede di merito, riservando anche l’esame della prospettata tardività del gravame.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza del periculum in mora, senza definire il merito delle censure. Ha ritenuto che il pregiudizio derivante dalla mancata aggiudicazione consistesse, allo stato degli atti, in un danno prettamente patrimoniale, riconducibile alla perdita di un’opportunità di guadagno e suscettibile di integrale ristoro per equivalente economico qualora il ricorso risultasse fondato nel merito. Nel bilanciamento degli interessi, ha attribuito prevalenza all’interesse pubblico alla continuità della fornitura di dispositivi medici essenziali per le strutture del Servizio Sanitario Regionale, rilevando che la sospensione avrebbe potuto interrompere l’approvvigionamento di presidi necessari per attività chirurgiche e post-operatorie, con possibile pregiudizio per la salute pubblica sproporzionato rispetto all’interesse patrimoniale della ricorrente. Ha fissato l’udienza pubblica di merito per l’8 ottobre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La sospensione cautelare presuppone un pregiudizio grave e irreparabile; il danno meramente economico derivante dalla perdita di un’opportunità di guadagno, in quanto suscettibile di ristoro per equivalente, non integra di regola tale requisito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la perdita dell’opportunità di conseguire un’aggiudicazione, quando si traduca in un pregiudizio esclusivamente patrimoniale risarcibile per equivalente, non integra di regola il danno grave e irreparabile richiesto per la sospensione dell’efficacia degli atti di gara.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico alla continuità dell’approvvigionamento di dispositivi medici essenziali può prevalere sull’interesse patrimoniale dell’impresa concorrente non aggiudicataria, qualora la sospensione della gara determini il rischio di interruzione di forniture necessarie per attività sanitarie e tale rischio risulti sproporzionato rispetto al pregiudizio economico dedotto.
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