Cassazione Penale, Sentenza n. 21873/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mancini impugnava la sentenza del Tribunale di Teramo (7/5/2018) sostenendo la tempestività dell\'appello depositato il 16/10/2018: il termine per il deposito della motivazione era di 90 giorni decorrenza dall\'8/5/2018 e sarebbe scaduto il 5/8/2018, periodo feriale durante il quale si sarebbe dovuta applicare la sospensione; perciò il termine per l\'impugnazione sarebbe iniziato il 6/9/2018 e scaduto il 20/10/2018. Con un secondo motivo deduceva l\'omesso accertamento della depenalizzazione del capo A e la prescrizione dei reati ai capi B e C.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il termine per il deposito della motivazione non sia soggetto a sospensione nel periodo feriale (richiamando giurisprudenza di legittimità), perciò il termine utile era già scaduto e l\'appello depositato il 16/10/2018 era tardivo. In conseguenza l\'esame dei profili sostanziali (depinalizzazione e prescrizione) non era possibile per mancanza di un valido rapporto di impugnazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, art.116, comma 15
Norma richiamata come capo di imputazione relativo alla patente; la sentenza di merito lo aveva ritenuto applicabile al fatto contestato.
Codice della Strada, art.186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies
Norme richiamate come capi di imputazione per guida in stato di alterazione e fattispecie aggravate; la decisione di inammissibilità non entra nel merito della loro applicazione.
Codice Penale, art.648, comma 2
Norma delittuosa richiamata come capo di imputazione; anche su questo capo il vizio procedurale impedisce l\'esame del merito.
Codice di Procedura Penale, art.172, comma 4
Stabilisce regole di computo dei termini processuali: il giorno finale di periodo di sospensione non va computato quale dies a quo. La Corte lo applica per chiarire che non si computa il 31 agosto come primo giorno utile.
Codice di Procedura Penale, art.585, comma 1 e comma 2 lett. c)
Disciplina il termine per proporre l\'appello: la Corte interpreta che, se l\'inizio del termine cade in periodo feriale, l\'effettivo decorso coincide con la fine della sospensione (31 agosto) e il computo utile inizia il 1 settembre, con conseguente determinazione della scadenza dell\'impugnazione.
Codice di Procedura Penale, art.129
Riguarda il riconoscimento delle cause di non punibilità; la Corte osserva che, in caso di inammissibilità del ricorso, non si forma un valido rapporto di impugnazione e pertanto non è possibile pronunciare su cause di non punibilità come la prescrizione.
Massime di principio
- Il termine per il deposito della motivazione non subisce automaticamente la sospensione nel periodo feriale: non si deve assumere che la scadenza si sposti per ferie salvo diversa previsione normativa o giurisprudenziale specifica.
- Se il termine per proporre l\'impugnazione inizia nel periodo feriale, il decorso effettivo coincide con la fine della sospensione (31 agosto) e tale giorno non si computa come dies a quo: il primo giorno utile da considerare sarà il 1 settembre.
- Questioni di merito come depenalizzazione o prescrizione non possono essere esaminate dalla Corte di legittimità se il ricorso viene dichiarato inammissibile: occorre assicurare l\'ammissibilità dell\'impugnazione prima di sollevare eccezioni sostanziali.
- La proposizione tardiva dell\'impugnazione può comportare non solo la declaratoria di inammissibilità ma anche la condanna alle spese e alla corresponsione di somme alla Cassa delle Ammende, specialmente se la corte ritiene che la parte abbia concorso colposamente alla determinazione della causa di inammissibilità.
- Pratica consigliata: verificare con precisione i termini processuali (inizio e fine decorrenza, computo del dies a quo e regole sul periodo feriale) prima del deposito dell\'impugnazione; in caso di dubbio, presentare istanza che chieda chiarimenti o misure cautelari per salvaguardare l\'azione impugnatoria.
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