Ordinanza n. 1697/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. INPS.0003.17/12/2025.0038834 del 17.12.2025, notificato a mezzo pec in pari data, recante l’esclusione della ricorrente dal Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS, e di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi: la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 265 del 30.12.2025 recante “Approvazione delle graduatorie di merito finali e immissione in ruolo dei vincitori”, la graduatoria finale degli specializzati pubblicata sul sito dell’INPS in data 31.12.2025, per quanto occorrer possa la graduatoria finale degli specializzandi non conosciuta e i contratti medio tempore stipulati; nonché, in via subordinata e per quanto occorrer possa, del Bando di concorso in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, nella fase cautelare e con valutazione sommaria, ha ritenuto che non emergesse il fumus boni iuris prospettato dalla ricorrente, alla luce delle osservazioni puntualmente fornite dall'INPS. Ha quindi respinto la domanda di sospensione cautelare, senza definire il merito della controversia e lasciando impregiudicate le questioni anche processuali. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Atto impugnato: provvedimento di esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli dell'INPS, nonché gli atti successivi della procedura concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia. Ha inoltre esteso l'impugnazione, per quanto occorrer possa, alla deliberazione di approvazione delle graduatorie finali e di immissione in ruolo dei vincitori, alle graduatorie pubblicate e non conosciute, ai contratti eventualmente stipulati e, in via subordinata, al bando di concorso nella parte ritenuta lesiva. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a dare conto della domanda cautelare e delle osservazioni dell'amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha applicato la verifica sommaria dei presupposti cautelari e ha escluso, in particolare, la sussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un esame sommario proprio della fase, non ravvisi il fumus boni iuris, senza anticipare la decisione sul merito.
- Il rigetto della domanda cautelare per assenza di fumus boni iuris non comporta, di per sé, la definizione delle questioni di merito o di rito, che restano impregiudicate.
- In caso di rigetto della domanda cautelare, il giudice può rimettere la regolazione delle spese alla decisione definitiva.
Come è indicizzato
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