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Sentenza

Sentenza n. 5310/2026 - Napoli, Sezione 6

per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo di primo ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno tra le parti;

Giustizia amministrativa202603568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio della Prefettura di Napoli sulla conclusione del procedimento di primo ingresso e di sottoscrizione del contratto di soggiorno relativo a un nulla osta al lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, cittadino indiano entrato in Italia il 25 marzo 2025 con visto regolare, aveva chiesto di completare il procedimento di primo ingresso e sottoscrivere il contratto di soggiorno in base al nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 20 maggio 2024. Dopo tre convocazioni presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, la Prefettura aveva rilevato carenze documentali e, da ultimo, l'insufficienza del requisito reddituale della datrice di lavoro rispetto al numero di lavoratori richiesti. Il ricorrente aveva trasmesso un'asseverazione corretta, presentato memorie il 12 dicembre 2025 contestando la valutazione della capacità economica e producendo documenti sul fatturato aziendale, e sollecitato l'Amministrazione, senza ricevere riscontro. Dopo oltre sei mesi dalle memorie e oltre due anni dal rilascio del nulla osta, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine di concludere il procedimento entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Nelle more del giudizio, dopo la notificazione del ricorso del 6 giugno 2026, la Prefettura ha acquisito il parere negativo dell'Ispettorato dell'Area Metropolitana di Napoli e, l'8 luglio 2026, ha adottato e comunicato la revoca del nulla osta, concludendo il procedimento. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., perché nel rito sul silenzio la pretesa azionata consiste nell'ottenere un provvedimento espresso, indipendentemente dal suo contenuto favorevole o sfavorevole: la revoca sopravvenuta ha quindi soddisfatto l'interesse processuale, senza che il giudice valutasse la legittimità sostanziale della revoca o la fondatezza delle contestazioni sul requisito reddituale. Ha inoltre rilevato che il ricorrente aveva espressamente chiesto che, in caso di adozione di un atto espresso nelle more, fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. Spese integralmente compensate, considerate la definizione in rito, la successiva adozione dell'atto da parte della Prefettura e la necessità di acquisire il parere dell'Ispettorato. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il compenso del difensore è stato liquidato in euro 800,00, oltre spese generali, CPA e IVA, a carico dello Stato.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    A tal fine il ricorrente ha fatto ricorso al rito speciale disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a., che costituisce lo strumento processuale approntato dall'ordinamento per reagire all'inerzia dell'Amministrazione nell'adozione di provvedimenti dovuti.

    Il rito sul silenzio consente di reagire all'inerzia amministrativa rispetto all'adozione di un provvedimento dovuto; la pretesa tutelata è quella alla conclusione espressa del procedimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., si verifica quando «nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta» ; ma, nel peculiare contesto del rito avverso il silenzio, la pretesa azionata con il ricorso ex art. 117 c.p.a. non è quella al conseguimento di un esito favorevole nel merito, bensì quella — di natura esclusivamente processuale — all'ottenimento di un provvedimento espresso che definisca il procedimento, quale che ne sia il contenuto.

    Nel giudizio avverso il silenzio, l'adozione di un provvedimento espresso soddisfa la pretesa processuale e determina la cessazione della materia del contendere anche se l'atto è sfavorevole al ricorrente; non occorre che sia soddisfatta la sua pretesa sostanziale all'esito favorevole del procedimento.

  • art. 92 c.p.c.

    Ricorrono pertanto giusti motivi ai sensi dell'art. 92 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù dell'art. 39 c.p.a., per disporre la compensazione integrale (Cons. Stato, Sez. V, n. 5004/2015; TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 693/2002).

    Il giudice può compensare integralmente le spese in presenza di giusti motivi, anche in considerazione della definizione in rito, della condotta dell'Amministrazione e delle esigenze istruttorie che hanno inciso sui tempi del procedimento.

  • art. 39 c.p.a.

    Ricorrono pertanto giusti motivi ai sensi dell'art. 92 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù dell'art. 39 c.p.a., per disporre la compensazione integrale (Cons. Stato, Sez. V, n. 5004/2015; TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 693/2002).

    La disposizione rende applicabile al processo amministrativo l'art. 92 c.p.c. in materia di compensazione delle spese.

  • artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002

    Ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, tenuto conto della natura del giudizio, del valore indeterminabile e della limitata complessità della controversia, appare congruo liquidare in favore del difensore del ricorrente la somma complessiva di euro 800,00, (ottocento/00) oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.

    In presenza dei presupposti per l'ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato, il giudice liquida il compenso del difensore considerando natura, valore e complessità della controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la pretesa processuale è diretta a ottenere un provvedimento espresso che concluda il procedimento, non un esito favorevole nel merito; pertanto, l'adozione di un provvedimento espresso nelle more determina la cessazione della materia del contendere anche se il provvedimento è sfavorevole al ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere nel rito sul silenzio non comporta una valutazione della legittimità sostanziale dell'atto sopravvenuto: l'impugnazione dell'eventuale provvedimento sfavorevole costituisce questione distinta.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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