Sentenza n. 3770/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa: (i) della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) dell’Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) del decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali relativi al superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e al ripiano dello sforamento per gli anni 2015-2018, nonché atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, con i relativi allegati, nonché il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l’adozione dei provvedimenti regionali di ripiano. Sono stati inoltre contestati, ove occorrenti, la circolare ministeriale del 29 settembre 2019 sulla ricognizione e ripartizione del fatturato dei dispositivi medici, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, il decreto ministeriale del 15 giugno 2012 sui modelli di rilevazione economica del Servizio sanitario nazionale, le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni del settembre 2022, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo della sentenza non esamina i motivi di illegittimità dedotti, poiché la ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 6 novembre 2025, con la quale è stata rappresentata la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito ed è stata chiesta la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese. In applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice non ha pronunciato sulla legittimità degli atti impugnati né sui motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell’esito del giudizio e della particolarità delle questioni sottostanti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale applicabile.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta l’esame dei motivi di illegittimità dedotti né una decisione sulla legittimità degli atti impugnati.
- La particolarità delle questioni sottostanti e l’esito del giudizio possono giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 468/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 469/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 31/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 32/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 33/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 404/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →