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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36413/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condomino aveva opposto un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il pagamento di somme dovute in ambito condominiale. Nel corso del giudizio di merito il debitore aveva pagato l'importo capitale indicato nell'ingiunzione; il giudice di appello ha quindi revocato il decreto ingiuntivo, ma ha confermato la condanna dell'opponente alle spese del procedimento monitorio e di primo grado, compensando solo in parte le spese del secondo grado. Con il ricorso per cassazione il condomino ha dedotto, con il primo motivo, omessa motivazione e violazione di varie norme sostanziali e processuali, sostenendo che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso in assenza di titolo perché la delibera condominiale posta a base della pretesa non gli era stata previamente comunicata; ha inoltre lamentato che il giudice d'appello non avesse rilevato la cessazione o inesistenza della materia del contendere. Con il secondo motivo ha censurato la statuizione sulle spese, invocando il criterio della soccombenza virtuale e sostenendo che, a suo dire, il condominio avrebbe dovuto essere condannato alle spese. In memoria ha anche eccepito per la prima volta il difetto di legittimazione dell'amministratore condominiale al conferimento del mandato per il ricorso monitorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mancata comunicazione del verbale assembleare ai fini dell'art. 1137 c.c. è rilevante solo per la decorrenza del termine di impugnazione e non incide sull'esistenza o validità della delibera, sicché non giustifica una nullità o inesistenza del titolo. Ha escluso anche il vizio di motivazione, trattandosi di questione di puro diritto. Quanto alla cessazione della materia del contendere, ha osservato che il pagamento intervenuto in corso di causa non impone tale statuizione, ma giustifica la revoca del decreto ingiuntivo, perché nel giudizio di opposizione va considerata la situazione esistente al momento della decisione. Ha ritenuto infondato anche il motivo sulle spese, perché la condanna dell'opponente deriva dalla declaratoria di infondatezza dell'opposizione e la revoca del decreto è stata determinata solo dal pagamento sopravvenuto. La censura sulla legittimazione dell'amministratore è stata ritenuta inammissibile perché proposta per la prima volta in memoria. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, poiché il condominio non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    la comunicazione del verbale dell'assemblea condominiale è prevista ... per i soli condomini assenti, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione

    La comunicazione del verbale non è requisito di esistenza o validità della delibera, ma solo presupposto per la decorrenza del termine di impugnazione dei condomini assenti.

  • art. 63 disp. att. c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; nel testo non emerge una specifica interpretazione della Corte su tale norma.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non sviluppa un'autonoma interpretazione specifica.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non viene offerta una specifica lettura autonoma nel provvedimento.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non emerge una specifica ratio interpretativa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze; la Corte non ne fa applicazione autonoma, limitandosi a escludere i vizi denunciati.

  • art. 360-bis c.p.c.

    il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis cod. proc. civ.

    La Corte utilizza la norma come filtro di inammissibilità, ritenendo le censure non meritevoli di esame nel merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese; la Corte ribadisce che la condanna alle spese segue la soccombenza dell'opponente rispetto all'infondatezza dell'opposizione.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese; il provvedimento non riconosce una compensazione diversa da quella già disposta dal giudice di merito.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non risulta una specifica applicazione nel provvedimento.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; non emerge una specifica interpretazione della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il pagamento del credito intervenuto in corso di causa non determina necessariamente una cessazione della materia del contendere, ma può legittimare la revoca del decreto, poiché il giudizio accerta l'esistenza del credito alla luce della situazione esistente al momento della decisione.
  • La comunicazione del verbale assembleare condominiale prevista dall'art. 1137 c.c. ha funzione di far decorrere il termine di impugnazione per il condomino assente, ma non costituisce requisito di validità o di esistenza della deliberazione.
  • La condanna alle spese dell'opponente può essere fondata sulla soccombenza rispetto all'infondatezza dell'opposizione, anche se il decreto ingiuntivo sia stato revocato per effetto di un pagamento sopravvenuto in corso di giudizio.
  • Le questioni di puro diritto, quando la sentenza impugnata abbia già esposto le ragioni della decisione, non integrano di per sé un vizio di motivazione.
  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure o eccezioni nuove formulate per la prima volta con memoria successiva al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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