Cassazione Penale, Sentenza n. 42837/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la condanna per rapina impropria sostenendo: 1) errore di qualificazione giuridica, poiche la violenza sarebbe avvenuta dopo la restituzione del portafogli e sarebbe stata atto difensivo non integrativo della rapina, invocando anche la scriminante della legittima difesa rispetto a un presunto arresto da parte del privato; 2) omissione della concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità, contestando la decisione alla luce della successiva sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 che consente di valutare la lieve entita anche per la rapina.
La decisione
Il ricorso e stato rigettato. La Suprema Corte ha confermato la qualificazione come rapina impropria ritenendo decisivo che l'imputato e la complice hanno usato violenza in combutta subito dopo la sottrazione, non per mantenere il possesso del bene (che era stato restituito) ma per assicurare l'impunita della complice, perciò la violenza integra la rapina impropria anche se non contestuale alla sottrazione. Quanto all'attenuante della speciale tenuità, la Corte ha riconosciuto che la pronuncia della Corte costituzionale n. 86/2024 apre la possibilita di valutare la lieve entita anche per la rapina, ma ha ritenuto che i giudici di merito correttamente l'avevano esclusa alla luce della non lieve offesa alle vittime (una delle quali di 78 anni) e della contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3‑quinquies; il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 52 cod. pen. (legittima difesa)
La Corte ha escluso la scriminante della legittima difesa perche la violenza era finalizzata ad assicurare l'impunita e non a compiere un intervento proporzionato per un arresto da parte del privato.
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. (circostanza attenuante della speciale tenuita)
La Corte ha evidenziato che i giudici di merito hanno negato l'attenuante per la non lieve offesa alle vittime; la successiva sentenza costituzionale n. 86/2024 consente di valutare la lieve entita anche per la rapina ma richiede il soddisfacimento dei parametri indicati dalla Corte costituzionale.
art. 628, comma 3‑quinquies cod. pen. (aggravante per eta o vulnerabilita della vittima)
E' stata richiamata per giustificare l'esclusione della lieve entita in presenza di una vittima anziana (78 anni) e per valutare la gravita dell'offesa.
Sentenza Corte Costituzionale n. 86 del 13/05/2024
Riconosce la possibilita di applicare la attenuante della lieve entita anche ai reati di rapina e indica i criteri valutativi (estemporaneita della condotta, scarsita dell'offesa personale, esiguita del valore sottratto, assenza di profili organizzativi) da considerare in sede di merito.
Giurisprudenza di Cassazione (es. Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic e altre)
Conferma che la violenza o la minaccia integra la rapina impropria anche se si verifica in luogo o tempo diversi dalla sottrazione e anche a danno di persona diversa dal derubato, quando sussiste un'unica azione volta a impedire la restituzione o ad assicurare l'impunita.
Massime di principio
- La violenza usata per assicurare l'impunita o per permettere la fuga, anche se successiva alla restituzione del bene, puo integrare la rapina impropria: non e richiesta la contemporaneita stretta tra sottrazione e violenza, ma l'unita dell'azione illecita.
- La scriminante della legittima difesa e difficilmente applicabile quando la condotta violenta ha finalita di impunita e non e una reazione proporzionata e necessaria a un pericolo attuale; la presenza di addetti alla vigilanza che tentano di trattenere il reo non garantisce automaticamente la legittimita della violenza del sospetto.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 e possibile chiedere la valutazione della lieve entita anche per la rapina, ma la concessione dell'attenuante richiede la presenza dei parametri indicati dalla Corte (esiguita del valore, scarsita dell'offesa, estemporaneita, assenza di organizzazione) e il giudice di merito puo escluderla quando sussistono aggravanti o danni alle vittime.
- La vulnerabilita delle vittime (eta, lesioni) e gli elementi aggravanti pesano fortemente contro il riconoscimento di circostanze attenuanti e sono rilevanti nella valutazione complessiva della offensivita del fatto.
- In situazioni analogue i giudici di merito godono di ampia discrezionalita valutativa sugli elementi di fatto (ruolo della complice, modalita della violenza, tempistica), e la Cassazione tende a deferire a tali valutazioni se motivate e coerenti con le prove.
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