Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10625/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che gli aveva applicato gli arresti domiciliari contestando: 1) insufficiente e illogica motivazione sulla gravità indiziaria rispetto al reato associativo (art. 74 DPR 309/1990), lamentando l'assenza di prova di un contributo continuativo e strutturato e che la presenza presso l'abitazione del figlio non sarebbe indice di partecipazione all'associazione; 2) mancata valutazione della "doppia presunzione" di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., con particolare riferimento al "tempo silente" (assenza di reati-fine dopo il 2019) e quindi assenza delle esigenze cautelari; 3) applicazione di misura non conforme al principio del minimo sacrificio e inadeguatezza della misura (si deduceva la non necessità della custodia cautelare in carcere/adeguatezza di misure meno afflittive).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto i motivi infondati o aspecifici: ha confermato che la ripetuta commissione di reati-scopo e il contributo attribuito al ricorrente possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti della partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; ha applicato la giurisprudenza sull'operatività della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., riconoscendo che il "tempo silente" deve essere valutato ma, nel caso, il Tribunale ha correttamente considerato elementi che indicano la perdurante operatività del sodalizio; ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame che, pur riconoscendo la gravità indiziaria, ha ritenuto adeguata la misura degli arresti domiciliari (anche per l'età avanzata del ricorrente). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma che disciplina i reati relativi agli stupefacenti (delitti-scopo). Nel caso è stata richiamata per identificare i singoli reati-fine attribuiti al ricorrente come elementi indicativi della partecipazione all'associazione.

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La Corte ha ritenuto che la ripetuta commissione di reati-scopo e il contributo operativo possono integrare gravità indiziaria ai fini cautelari, nel quadro dei limiti del giudizio cautelare.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia carceraria per taluni reati (tra cui quelli associativi finalizzati al narcotraffico). La Corte ha ricordato che tale presunzione prevale sulle norme generali ma deve essere valutata alla luce del tempo trascorso e di eventuali elementi che ne smentiscano l'attualità.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Disposizioni generali sulle esigenze cautelari. La Corte ha richiamato l'art. 274 per sottolineare che l'art. 275, comma 3, è una norma speciale che può prevalere, salvo prova contraria.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 1

    Prevede i criteri per la applicazione delle misure cautelari; richiamato nel contesto del principio del "minimo sacrificio" e della scelta della misura meno afflittiva compatibile con le esigenze cautelari.

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Norma che consente la condanna alle spese per procedimenti davanti alla Corte di Cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • La ripetizione di reati-scopo rilevanti può costituire, in sede cautelare, elemento sufficiente per ritenere la gravità indiziaria di partecipazione a un'associazione a delinquere, anche se i reati-fine risultano concentrati in un periodo limitato.
  • La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (doppia presunzione relativa) opera in favore dell'applicazione di misure cautelari per specifici reati associativi, ma non è assoluta: il tempo trascorso ('tempo silente') deve essere valutato dal giudice e può contribuire a superare la presunzione se risultano elementi concreti che dimostrano l'assenza di esigenze cautelari.
  • La valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari richiede una valutazione complessiva della condotta, dell'operatività del sodalizio e degli elementi indiziari; la mera parentela o la presenza occasionale non escludono automaticamente responsabilità, ma il ricorrente ha l'onere di produrre elementi contrari.
  • Anche quando sussiste la gravità indiziaria e opera la presunzione di cui all'art. 275, il giudice deve modulare la misura (principio del "minimo sacrificio"). Fattori personali rilevanti (es. età avanzata) possono giustificare misure cautelari meno afflittive come gli arresti domiciliari.
  • Motivi formulati in modo aspecifico o generico (mancanza di puntuali censure sulla motivazione) possono determinare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; il ricorrente deve specificare come gli elementi posti a fondamento della misura siano viziati.
  • L'onere di allegare e provare fatti idonei a superare la presunzione relativa grava sul ricorrente: la sola indicazione del "tempo silente" senza elementi che indichino reale distacco dal contesto criminale è spesso insufficiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.