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Sentenza

Sentenza n. 13115/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del d.P.C.M. del 01.12.2022, pubblicato in G.U. in data 08.02.2023, avente ad oggetto l'approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po, nella parte in cui l'aggiornamento del PGRA non ha tenuto conto delle osservazioni presentate per la modifica delle aree allagabili attualmente individuate; - di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, facendo espressa riserva di motivi aggiunti, ed in particolare, per quanto occorrer possa, della deliberazione n. 5/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, della Relazione Metodologica e dell'Allegato 6 al PGRA 2021 nonché dell'ordinanza Prot. n. Z1.2021.003813 del 21.09.2021.

Giustizia amministrativa202306341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: d.P.C.M. del 1 dicembre 2022, pubblicato l'8 febbraio 2023, di approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po, nella parte relativa alla mancata considerazione delle osservazioni sulla modifica delle aree allagabili

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l'annullamento del d.P.C.M. di approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po, lamentando che l'aggiornamento non avesse tenuto conto delle osservazioni presentate per modificare le aree allagabili individuate. Erano stati inoltre indicati, quali atti presupposti o connessi, la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino, la relazione metodologica, l'Allegato 6 al PGRA 2021 e un'ordinanza regionale. Prima della decisione, il difensore della ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata alle controparti nel rispetto del termine previsto. Le amministrazioni resistenti costituite non si sono opposte alla rinuncia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a. Il Collegio ha rilevato che la rinuncia era stata regolarmente sottoscritta e notificata alle altre parti, e che nessuna delle parti aventi interesse alla prosecuzione si era opposta. Non è stata quindi esaminata la legittimità del d.P.C.M. né degli ulteriori atti impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della complessità delle questioni sottostanti il giudizio, ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione quando è regolare e le parti che hanno interesse alla prosecuzione non vi si oppongono; la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e depositata, salvo dichiarazione resa in udienza.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio in presenza di una rinuncia regolare al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso amministrativo può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio mediante dichiarazione della parte o dell'avvocato munito di mandato speciale, purché sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e depositata presso la segreteria, salvo che sia resa direttamente in udienza e verbalizzata.
  • Quando la rinuncia è regolare e le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il giudice amministrativo deve dichiarare l'estinzione del processo senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
  • La complessità delle questioni sottostanti il giudizio può giustificare, ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a., la compensazione integrale delle spese anche in caso di estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

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